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22 aprile 2024
30 aprile 2024
02 maggio 2024
16 maggio 2024
20 maggio 2024
Crediti d’imposta per investimenti ‘Transizione 4.0’
Venerdì, 19 Aprile , 2024

Il decreto legge n. 39/2024 all’articolo 6 ha disposto che per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di Ricerca & sviluppo, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Sempre l’articolo 6 del citato decreto legge dispone che per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla legge di Bilancio 2021, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale del Ministero delle Imprese del Made in Italy.

Con due risoluzioni, entrambe del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di codici tributo per i crediti d’imposta interessati dalle disposizioni espresse. Sempre l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, ha sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 per i codici tributo ‘6936’ e ‘6937’, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come ‘anno di riferimento’ 2023 o 2024. Parimenti sospesi i codici tributo ‘6938’, ‘6939’ e ‘6940’, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come ‘anno di riferimento’ il 2024.


(Vedi risoluzione n. 19 del 2024)

Aggiornamento della cartografia catastale e dell’archivio censuario del Catasto Terreni. Estensione della procedura Pregeo 10
Venerdì, 19 Aprile , 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E del 18 aprile 2024, illustra le novità introdotte dalla nuova versione ‘10.6.3 - APAG 2.15’ della procedura Pregeo 10, con la quale sono state implementate nuove funzionalità migliorative, finalizzate all’uniformità delle lavorazioni da parte degli Uffici ed alla semplificazione delle funzionalità per la predisposizione degli atti geometrici di aggiornamento catastale da parte dei tecnici professionisti. Il documento di prassi amministrativa riporta le novità introdotte con la nuova versione della procedura Pregeo 10, nei diversi ambiti di intervento.

Pregeo è una procedura ad uso di professionisti per la predisposizione su supporto informatico e la presentazione agli Uffici delle Entrate degli atti geometrici di aggiornamento catastali. Questi atti di aggiornamento catastale sono costituiti da frazionamenti tipo mappale, tipo frazionamento + tipo mappale e tipo particellare.

La nuova versione del software, la ‘10.6.3 - APAG 2.15’, consente la compilazione guidata e la dematerializzazione della lettera d’incarico, nel rispetto del format allegato alla circolare n. 49/T del 1996. Permette l’automazione delle operazioni di frazionamento degli Enti Urbani, con l’introduzione di nuove funzionalità sia nel software disponibile ai professionisti sia nelle funzionalità disponibili agli operatori degli Uffici. Tra le novità si segnala anche la facoltà di utilizzo di un modello per il trattamento dei dati censuari c.d. ‘blindato’, caratterizzato da un irrigidimento delle operazioni di controllo automatico.

La procedura Pregeo 10 nella nuova versione introduce un sistema di tracciamento del flusso di rilascio degli estratti di mappa richiesti dal professionista mediante la piattaforma Sister nonché la facoltà di richiedere, a partire dal 18 aprile 2024, un estratto di mappa cosiddetto ‘evoluto’, ossia un nuovo prodotto di consultazione moderno che consente l’integrazione dei contenuti relativi alle informazioni cartografiche e dell’archivio censuario del Catasto Terreni con le informazioni censuarie relative al Catasto Fabbricati, nei casi in cui l’operazione catastale riguardi gli Enti urbani e vada ad incidere su unità immobiliari urbane già censite al Catasto Fabbricati.

Decorrenza

Dal 18 aprile 2024 gli atti di aggiornamento geometrico sono predisposti con la versione ‘10.6.3 - APAG 2.15’ della procedura Pregeo 10. La versione ‘10.6.2 - APAG 2.12’ sarà supportata da Sogei fino al 30 giugno 2024. A decorrere dal 1°maggio 2024, gli atti di aggiornamento geometrico recanti la lettera d’incarico e quelli concernenti il frazionamento di Enti Urbani, riconducibili all’ambito di applicazione della circolare n. 11/E/2023, ad eccezione di quelli presentati nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, dovranno essere predisposti con la versione ‘10.6.3 - APAG 2.15’ della procedura Pregeo 10.


(Vedi risoluzione n. 20 del 2024)

Istituzione del codice tributo per il versamento della Flat tax incrementale 2023
Venerdì, 19 Aprile , 2024

La legge di Bilancio 2023 ha previsto, per il solo anno 2023, che le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diverse da quelle che applicano il regime forfetario, possono applicare un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

Per consentire il versamento mediante il modello F24 della citata imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 18 aprile 2024, ha istituito il codice tributo ‘1731’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali - Flat tax incrementale - Art. 1, commi da 55 a 57, della legge n. 197/2022’.

Il codice tributo è esposto nella sezione ‘Erario’, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’, con l’indicazione nel campo ‘Anno di riferimento’ dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato ‘AAAA’.


(Vedi risoluzione n. 21 del 2024)

Dlgs n. 1/2024 ‘Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari’ - Misure in materia di dichiarazioni fiscali
Sabato, 13 Aprile , 2024

Il Decreto legislativo n. 1/2024 contiene misure che attuano principi e criteri direttivi dettati dalla delega fiscale. In particolare, il decreto Adempimenti attua le disposizioni della delega finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024, ha fornito le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione.

Le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali, previste dal decreto Adempimenti, sono esaminate nell’ambito dei seguenti paragrafi:

  • semplificazioni a favore di persone fisiche non titolari di partita Iva;
  • semplificazioni a favore dei titolari di partita Iva;
  • semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
  • revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Il decreto Adempimento introduce una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso che possono essere modificate o confermate. Una volta definite dette informazioni saranno riportate automaticamente nel mod. 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.

A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, il decreto Adempimenti introduce novità sull’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo di presentazione del modello 730. A tutti i contribuenti non titolari di partita Iva viene estesa la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, già ammessa per i titolari di reddito di lavoro dipendente assimilati.

L’articolo 20 del decreto Adempimenti estende l’ambito oggettivo delle informazioni oggetto di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, ai fini dell’elaborazione della precompilata. Al fine di incrementare le informazioni a disposizione del Fisco e di rendere più completa la dichiarazione precompilata, il decreto consente al Mef di individuare i termini e le modalità per la trasmissione telematica oltre che dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’Irpef, anche di quelli concernenti i redditi percepiti dai contribuenti.

SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI PARTITA IVA

A partire dai modelli relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il decreto Adempimenti dispone una progressiva eliminazione dai modelli di dichiarazione relativi all’imposta sui redditi, all’Irap e all’Iva delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta come pure delle informazioni acquisibili dall’Agenzia delle Entrate tramite i sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e di altre amministrazioni.

Sono progressivamente ridotte anche le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi. Viene meno, pertanto, l’obbligo di indicare nella dichiarazione i crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione orizzontale.

Sul tema dei crediti d’imposta l’articolo 13 del decreto Adempimenti stabilisce che per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici non comporta la decadenza dal beneficio. Ciò, a condizione che tali crediti d’imposta siano spettanti e che non costituiscano aiuti di Stato o aiuti de minimis.

SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

L’intento di alleggerire l’onere dichiarativo investe anche i sostituti d’imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio. Dall’anno d’imposta 2024 i committenti dei predetti contribuenti sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica. L’esonero dal rilascio, dalla sottoscrizione, consegna e trasmissione della CU non pregiudica la possibilità per le Entrate di disporre delle informazioni reddituali relative ai contribuenti forfetari, fornite fino all’anno d’imposta 2023 con la CU, in quanto tali dati sono reperibili, a decorrere dal 2024, con la fattura elettronica. Ricordiamo che dallo scorso 1°gennaio questa modalità di fatturazione è diventata obbligatoria per tutti i contribuenti indipendentemente dal regime fiscale adottato.

Anche ai soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, il decreto Adempimenti consente di comunicare l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito, nonché gli altri eventuali elementi informativi. Tale nuova modalità di comunicazione trova applicazione a partire dai versamenti delle ritenute e trattenute relative alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2025. Possono avvalersi di tale strumento i sostituti d’imposta che, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione, hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

L’articolo 11 del decreto Adempimenti ridefinisce i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di Irap e di dichiarazione dei sostituti d’imposta. Anche il decreto legislativo n. 13/2024 ha modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Scopo degli interventi normativi espressi è quello di anticipare il controllo delle dichiarazioni presentate e, di conseguenza, dell’erogazione di eventuali rimborsi richiesti. L’anticipo concerne pure i tempi per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate e la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.

Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal prossimo 2 maggio, il legislatore, con il decreto Adempimenti, ha previsto che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti. Per data che scade successivamente alla data del 2 maggio 2024 si intende quella di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti alle novelle in commento.

Per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 il Dlgs n. 13/2024 ha previsto che i termini di presentazione dei modelli Redditi e Irap sono posticipati rispetto ai termini stabiliti ‘a regime’ dal decreto Adempimenti:

  • al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Solo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap sono fissati dal Dlgs n. 13/2024 al:

  • tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane Spa;
  • tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i termini iniziali e di scadenza di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati ‘a regime’ secondo quanto previsto dal decreto Adempimenti. In particolare, i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e Irap sono così ridefiniti:

  • tra il 1°aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane Spa;
  • tra il 1°aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Per effetto del combinato disposto del Dlgs n. 13/2024 e del decreto Adempimenti, i periodi di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (mod. 770) sono così ridefiniti:

  • per l’anno d’imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre 2025;
  • a decorrere dall’anno d’imposta 2025, dal 1°aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Le anzidette modifiche normative introducono, pertanto, anche per i sostituti d’imposta una decorrenza iniziale del termine di presentazione del mod. 770, confermando la data di scadenza al 31 ottobre.


(Vedi circolare n.8 del 2024)

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per attività sportive - Legge regionale del Friuli-Venezia-Giulia
Giovedì, 28 Marzo , 2024

La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con la legge regionale n. 22 del 28 dicembre 2022 ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva.

Il Regolamento n. 175/2023 definisce le condizioni per la concessione del contributo e all’articolo 26 stabilisce che il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in compensazione. Prevede, inoltre, che la presentazione del mod. F24 avvenga esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari dell’agevolazione in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 27 marzo 2024, ha istituito il codice tributo ‘7066’ così denominato: ‘Credito d’imposta per erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Art. 6, comma 69, legge regionale 28 dicembre 2022 n. 22’.


(Vedi risoluzione n. 17 del 2024)

Codici tributo per il versamento delle somme derivanti dal recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte del sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
Giovedì, 28 Marzo , 2024

Il decreto legislativo n. 175/20214, all’articolo 15, ha disposto che le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai Caf e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d’imposta esclusivamente con le modalità di cui all’art. 17 Dlgs n. 241/1997, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso.

Per consentire il versamento, tramite mod. F24 e F24 EP, delle somme dovute a seguito degli atti di recupero per l’utilizzo indebito in compensazione del credito relativo alle somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E del 27 marzo 2024, ha istituito i codici tributo da ‘7901’ a ‘7908’.


(Vedi risoluzione n. 18 del 2024)

Abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione
Venerdì, 22 Marzo , 2024

La legge di Bilancio 2024 ha modificato il quinto comma dell’art. 25-bis del Dpr n. 600/1973, abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 21 marzo 2024, ha fornito le istruzioni operative agli Uffici, per garantire l’uniformità di azione.

Ambito di applicazione

La manovra 2024 ha modificato l’art. 25-bis del Dpr 600/1973 che prevede l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni di agenti e mediatori. Per effetto di questa modifica il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli agenti e dei mediatori di assicurazione. A questi si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni declinate nel citato articolo 25-bis.

Assoggettate a ritenuta sono anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del RUI nell’ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione.

La predetta ritenuta si applica pure a tutte le provvigioni dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione.

Decorrenza della modifica

La modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2024 trova applicazione a partire dal 1° aprile 2024. La ritenuta di cui all’art. 25-bis va operata all’atto del pagamento della provvigione. Rilevano, pertanto, i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1°aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.

Qualora l’agente, il mediatore, il rappresentante di commercio o il procacciatore d’affari trattiene direttamente la provvigione a lui spettante, è tenuto di rimettere ai propri committenti, proponenti o mandanti anche l’importo corrispondente alla ritenuta stessa. La ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute e dovrà essere versata dai committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono operate.

L’effettuazione della ritenuta sulle provvigioni segue il criterio di cassa, mentre per quanto concerne lo scomputo della stessa, la norma prevede che la ritenuta possa essere scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale o dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale è operata.

Determinazione della ritenuta in misura ridotta

Resta invariata la disciplina del calcolo delle ritenute che devono essere commisurate al 50% dell’ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni.

L’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura indicata nel secondo comma del predetto art. 25-bis è subordinata alla presentazione al committente, da parte del percipiente le provvigioni, di apposita dichiarazione contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

In considerazione del fatto che la modifica sarà efficace dal 1°aprile prossimo, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione, la circolare ritiene che le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possano pervenire entro i 15 giorni successivi alla decorrenza della norma, ossia entro il 16 aprile 2024.

La trasmissione della suddetta dichiarazione può avvenire anche tramite Pec.

Ulteriori precisazioni

A seguito dell’abrogazione dell’esonero dall’obbligo di effettuare le ritenute sulle provvigioni spettanti ad agenti e mediatori di assicurazione, il committente, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà provvedere al rilascio della Certificazione Unica al percipiente e alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

L’abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta alle provvigioni di agenti e mediatori di assicurazione non ha riflessi sui profili attinenti agli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa Iva.

Le prestazioni di servizi rese alle imprese assicurative dagli anzidetti intermediari nell’ambito dei rapporti di agenzia e mediazione, infatti, fruiscono del regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

La modifica in commento non comporta l’insorgenza in capo agli intermediari assicurativi di cui trattasi dell’obbligo di rilascio della fattura, ancorché le provvigioni percepite dagli stessi debbano essere assoggettate a ritenuta a titolo di acconto.


(Vedi circolare n. 7 del 2024)

Crediti d’imposta art. 121 Dl n. 34/2020 - rifiuto delle cessioni dei crediti successivi alla prima già accettate
Venerdì, 15 Marzo , 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, ha fornito le istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette. Sempre l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024, dà agli Uffici le istruzioni operative per garantire l’uniformità di azione.

Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate

In merito alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, è stato chiesto quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui:

  • a cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
  • il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito.

Nei casi prospettati, cedente e cessionario dovranno richiedere alle Entrate il ‘rifiuto’ della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato a questa circolare (Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti).

Il modello, debitamente sottoscritto dal cessionario e dal cedente, dovrà essere inviato all’indirizzo Pec annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it .

La richiesta di annullamento può riguardare solo le cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario.

Qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta, ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite mod. F24. L’opzione per l’utilizzo del credito tramite mod. F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.

Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite mod. F24, se ancora nei termini di legge.

Eseguita l’operazione di rifiuto della cessione, ne verrà data comunicazione agli interessati, che sulla Piattaforma potranno controllare lo stato aggiornato della cessione. Eventuali istanze già trasmesse alle Entrate con altre modalità, dovranno essere di nuovo inviate seguendo le indicazioni della presente circolare.

Comunicazione dei crediti non utilizzabili

Con la soluzione espressa sopra le parti possono rimuovere gli effetti della comunicazione della cessione del credito successiva alla prima o allo sconto in fattura, in modo che il credito torni nella disponibilità del cedente.

Nel caso in cui, invece, il cessionario voglia comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare, dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2023. L’utilizza di questa procedura determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno del credito stesso in capo al cedente.


(Vedi circolare n. 6 del 2024)

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda
Venerdì, 15 Marzo , 2024

Il decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020 ha previsto il riconoscimento di un contributo nella forma del credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figura professionali nell’ambito clinico e della ricerca. Tale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, viene riconosciuto per gli anni 2022 e 2023.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Al ministero della Salute il compito di trasmettere all’Agenzia l’elenco degli enti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso.

Tramite il proprio cassetto fiscale ciascun beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione.

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E dell’11 marzo 2024, ha istituito il codice tributo ‘7054’ denominato ‘Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda - Art. 25, comma 4-duodecies, decreto legge n. 162/2019’.


(Vedi risoluzione n. 15 del 2024)

Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta locale immobiliare autonoma relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale, del Friuli
Venerdì, 15 Marzo , 2024

La legge 14 novembre 2022 n. 17 della Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che, a decorrere dal 1°gennaio 2023, sostituisce nel territorio regionale l’imposta municipale propria (Imu).

Con una nota dello scorso 21 febbraio la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento dell’ILIA relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione o assimilata e ulteriori rispetto al primo e la ridenominazione del codice tributo ‘5901’.

Per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e F24 EP, delle somme in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/E del 12 marzo 2024, ha istituito il codice tributo ‘5902’ denominato ‘ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre n. 17, articolo 9, comma 3’.

Sempre con questa risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘5901’ in questo modo: ‘5901 ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 2’.


(Vedi risoluzione n. 16 del 2024)

Detrazione spettante per l’acquisto di case antisismiche - Conclusione dei lavori strutturali dell’edificio prima della stipula dell’atto di compravendita
Sabato, 9 Marzo , 2024

Con la risoluzione n. 14/E dell’8 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate risponde a un’associazione che chiede chiarimenti in merito alla detrazione ‘sismabonus acquisti’, spettante agli acquirenti delle unità immobiliari che fanno parte di edifici ubicati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, oggetto di demolizione e ricostruzione allo scopo di ridurne il rischio sismico.

I lavori devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che, entro 30 mesi dal termine degli interventi, devono provvedere alla successiva vendita.

Considerato che è fissato al 31 dicembre 2024 il termine di vigenza dell’agevolazione, l’istante chiede se è possibile fruire della detrazione nel caso di acquisto, entro tale data, di unità immobiliari classificate in una delle categorie catastali ‘provvisorie’, che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti, sui quali, entro la data di stipula dell’atto di compravendita, risultano ultimati gli interventi sulle parti ‘strutturali’. Chiede, inoltre, se è possibile fruire dell’agevolazione nelle forme alternative alla detrazione in dichiarazione dei redditi ovvero con sconto in fattura o cessione del credito d’imposta.

Come anticipato, la detrazione ‘sismabonus acquisti’ si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. La norma in commento si riferisce espressamente ai lavori relativi all’adozione di misure antisismiche determinanti il passaggio ad una o a due classi inferiori di rischio sismico, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati.

Beneficiari dell’agevolazione sono esclusivamente gli acquirenti delle unità immobiliari e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascun immobile nella misura del 75 o dell’85% (a seconda che l’intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio a una o a due classi di rischio sismico inferiore), entro l’importo massimo di 96 mila euro.

La fruizione della detrazione è condizionata al fatto che l’atto di acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza del beneficio fiscale.

In merito alla possibilità di fruire della detrazione nell’ipotesi in cui alla data di acquisto siano stati completati gli interventi ‘strutturali’ sull’edificio e non anche quelli di ‘finitura’, è necessario che: l’intervento di demolizione e ricostruzione determini la riduzione di una o due classi di rischio sismico e che entro il termine di vigenza dell’agevolazione sia stipulato l’atto di compravendita.

Per accedere alle detrazioni di cui all’art. 16 del Dl n. 63/2013 (compreso il sismabonus acquisti) occorre che il progettista dell’intervento strutturale asseveri la classe di rischio sismico dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo gli interventi. L’asseverazione va allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente; per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Considerato che ai fini della detrazione di cui all’art. 16, comma 1-septies Dl n. 63/2013, è necessario che siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell’edificio e che tali attestazioni siano rilasciate all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, non rileva l’eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e la circostanza che all’atto di vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale ‘fittizia’.

Il mancato completamento dei lavori nonché la classificazione dell’unità immobiliare nella categoria F/3 potrà assumere rilievo, ai fini della compravendita, in applicazione di normative non fiscali.

In merito alla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta del sismabonus acquisti, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, la circolare fa presente che è possibile continuare ad esercitare le predette opzioni a condizione che alla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.


(Vedi risoluzione n. 14 del 2024)

Legge di Bilancio 2024 e decreto Anticipi - Novità in materia di reddito di lavoro dipendente
Sabato, 9 Marzo , 2024

Con la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione in merito alle novità fiscali concernenti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali e il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, contenute nella manovra 2024.

Il documento di prassi amministrativa eroga, inoltre, precisazioni sulla novella dell’art. 51, comma 4, lett. b), primo periodo, del Tuir, approvato con Dpr n. 917/1986, introdotta dal decreto Anticipi che ha modificato la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente.

Misure fiscali per il welfare aziendale

Modifiche in materia di non imponibilità dei valori dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro

Solo per il periodo d’imposta 2024 la manovra appena varata ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite di 1.000 euro, del valore dei beni ceduto e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze di luce, acqua e gas e delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo sempre relativo alla prima casa.

Il limite di 1.000 euro sale a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

L’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Tuir prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di 258,23 euro. Il superamento di questa soglia comporta l’assoggettamento a tassazione dell’intero ammontare e non soltanto della parte eccedente il limite di 258,23 euro.

In deroga a quanto affermato e solo per il periodo d’imposta 2024 è stato previsto un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente che include tra i fringe benefit anche le somme erogate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

Tra le novità vi è la possibilità di agevolare le spese per l’affitto della prima casa o quelle per gli interessi sul mutuo sempre relativo alla prima casa.

In relazione alle spese rimborsate il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

Ai fini di eventuali controlli, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire e conservare la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di legge. In alternativa il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

Modifiche in materia di determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti

Il decreto Anticipi ha modificato la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente. L’attuale versione della norma ha sostituito, quale tasso ufficiale da assumere come parametro di riferimento, il TUR vigente al 31 dicembre di ogni anno con quello da individuare in base alla tipologia di prestito:

  • per i prestiti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
  • per i prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito.

Per i prestiti a tasso fisso si torna in pratica alla vecchia norma in base alla quale il tasso ufficiale da assumere come parametro fisso di riferimento è quello vigente alla data di concessione del prestito. L’importo che concorre alla formazione del reddito imponibile si determina effettuando la differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso ufficiale di riferimento e gli interessi calcolati al tasso effettivamente praticato sui prestiti e riducendo l’ammontare risultante della metà. L’importo così determinato viene assoggettato a tassazione alla fonte al momento del pagamento delle singole rate del prestito stabilite dal relativo piano di ammortamento. In caso di prestiti a tasso variabile, il prelievo alla fonte viene effettuato alle scadenze delle singole rate di ammortamento del prestito, tenendo conto anche delle variazioni subite dal tasso di interesse iniziale.

Con riferimento al momento di imputazione del compenso in natura in relazione alla concessione di prestiti ai dipendenti è stato chiarito che il momento di applicazione della ritenuta è quello del pagamento delle singole rate del prestito, come stabilite dal relativo piano di ammortamento.

Considerato che la modifica della determinazione del compenso in natura, in relazione alla concessione di prestiti ai dipendenti, è entrata in vigore il 17 dicembre 2023 e si applica a tutti gli interessi pagati nel periodo d’imposta 2023, relativamente agli importi degli interessi assoggettati a imposizione precedentemente all’entrata in vigore della norma, il datore di lavoro ha tenuto conto della nuova regola di determinazione del reddito in sede di conguaglio. Il datore ha pertanto rideterminato, in sede di conguaglio di fine anno, il valore dei fringe benefit erogato nel corso del 2023 da far concorrere alla determinazione del reddito assoggettato a tassazione.

Detassazione dei premi di risultato

La manovra 2024 prevede, per i premi e le somme erogati nel 2024, la riduzione, dal 10 al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa.

Di fatto viene riproposta anche per il 2024, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva relativa ai premi di produttività già introdotta per il periodo d’imposta 2023.

L’imposta sostitutiva dell’Irpef è in vigore dal 2016 e si applica, fino all’importo di 3.000 euro lordi, al premio in denaro erogato ai lavoratori dipendenti del settore privato in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a 80 mila euro, in conseguenza di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale

Per sostenere il settore turistico, ricettivo e termale la legge di Bilancio 2024 riconosce a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

La misura in esame, riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, riprende quella disciplinata dall’art. 39-bis del decreto Lavoro.

Il trattamento integrativo speciale in parola è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, a patto che nel periodo d’imposta 2023 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro.

Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore nel 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo, termale e della somministrazione di bevande e alimenti.

Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda - corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni di ferie e/o per lavoro notturno - riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.

L’erogazione del trattamento in commento può avvenire anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

La manovra 2024 ha previsto, per il solo biennio 2024-2025, la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, determinati periodi non coperti da contributi previdenziali.

Gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possono riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024, compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo, e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

I lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere per il riscatto. In tal caso, il datore provvede alla copertura dell’onere, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

Qualora il datore di lavoro sostenga l’onere del riscatto, lo stesso importo è portato in deduzione dal proprio reddito d’impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo.


(Vedi circolare n. 5 del 2024)

Termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle CU di redditi di lavoro autonomo ‘professionale’
Sabato, 9 Marzo , 2024

Con la risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche dei redditi di lavoro autonomo ‘professionale’.

La norma dispone che le CU sono trasmesse per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Ma, le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il 31 ottobre, ossia entro il termine di presentazione del modello 770.

Il legislatore, con l’art. 19 del Dlgs n. 1/2024, ha previsto, però, che da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, rende disponibile la precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita Iva.

Per questo primo anno, però, le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante mod. 730, ma solo con il mod. Redditi PF, saranno utilizzate dalle Entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo ‘professionale’ pervenute fino al 18 marzo e che, se in possesso di CU pervenute successivamente, si dovrà modificare la precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

Per l’anno d’imposta 2023, le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il mod. Redditi PF 2024 possono essere presentate entro il 31 ottobre 2024 ovvero entro il termine di presentazione del mod. 770.

I sostituti d’imposta sono invitati, pertanto, a trasmettere le certificazioni alle Entrate entro il 18 marzo; in questo modo le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti o dei Caf o dei professionisti, agevolandoli nell’adempimento dichiarativo.

Dal prossimo anno le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il mod. Redditi PF saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata; pertanto, a partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il mod. 730 oppure mediante il mod. Redditi PF dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

Resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il 31 ottobre le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il mod. 730 né con il mod. Redditi PF.


(Vedi risoluzione n. 13 del 2024)

Imposta straordinaria sulle banche - Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Venerdì, 1 Marzo , 2024

Con il Dl n. 104/2023 (meglio noto come decreto ‘Asset’), convertito, con modificazioni dalla legge n. 136/2023, il legislatore ha introdotto un’imposta straordinaria a carico delle banche calcolata sull’incremento del margine di interesse.

Tale imposta è stata introdotta ‘a seguito dell’andamento dell’economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie’.

Le maggiori entrate derivanti da tale imposta sono destinate ad affluire a un apposito capitolo del bilancio dello Stato, al fine di finanziare il fondo di garanzia prima casa, il finanziamento del fondo di garanzia a favore delle pmi e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

L’imposta straordinaria a carico delle banche è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine riferito all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022.

Previsto un tetto massimo all’ammontare dell’imposta straordinaria pari allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2023.

La conversione in legge del decreto ‘Asset’ ha visto l’introduzione di un comma ( il 5-bis) che consente alle banche, in luogo del versamento dell’imposta, di destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso al 1°gennaio 2024, un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta a una riserva non distribuibile a tal fine individuata.

Previsto anche il divieto per le banche di traslare gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilerà sull’osservanza di detto divieto.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 23 febbraio 2024, fornisce istruzioni operative agli Uffici in merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria, al calcolo e pagamento del tributo e sulla costituzione della riserva non distribuibile.

Ambito soggettivo

Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della norma in commento le banche iscritte nell’albo di cui all’articolo 13 del Testo unico bancario (T.U.B.). Sono comprese sia le banche costituite in forma di società per azioni, sia le banche popolari e le banche di credito cooperativo, costituite nella forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata con scopo mutualistico.

L’imposta straordinaria è dovuta dalle banche anche se operanti tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Di fatto sono soggetti passivi dell’imposta sia le banche residenti sia le stabili organizzazioni di banche non residenti autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria.

Base imponibile

La base imponibile dell’imposta straordinaria risulta pari alla differenza, se positiva, tra la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio precedente a quello in corso al 1°gennaio 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2023) e la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio precedente a quello in corso al 1°gennaio 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2021) aumentato del 10%. Su tale risultato si applica l’aliquota del 40%.

Qualora il margine di interesse (voce 30) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022 sia negativo, questo dovrà essere considerato pari a zero al fine di confrontarlo con il margine relativo all’esercizio precedente a quello in coso al 1°gennaio 2024, per determinare la base imponibile.

Qualora sia il margine di interesse (voce 30) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024 sia quello relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022 siano negativi, l’imposta non risulta dovuta.

Come già chiarito, il margine d’interesse da prendere in considerazione per la determinazione della base imponibile è quello risultante dalla voce 30 secondo lo schema di conto economico che tutte le banche italiane sono tenute a redigere.

Quantificazione e versamento dell’imposta straordinaria

Ai fini del calcolo dell’imposta straordinaria da versare, il suo ammontare non può essere superiore a una quota pari allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi del Regolamento Ue n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2023.

Per effetto di tale previsione, per i soggetti residenti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, l’imposta è dovuta per un ammontare pari al minor valore tra l’importo ‘teorico’ dell’imposta e lo 0,26% dell’ammontare complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022. Nel caso di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare occorre, invece, fare riferimento al valore rilevato alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 2023.

L’imposta straordinaria va versata entro il 30 giugno 2024 (1°luglio poiché il 30 giugno è un giorno festivo) per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare e la cui approvazione del bilancio avviene entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Per i soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni, invece, il termine per il versamento non decorre più dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, ma dalla data di approvazione del bilancio. Per effetto di ciò, i soggetti, il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, qualora si avvalgono di 180 giorni per l’approvazione del bilancio devono effettuare il pagamento dell’imposta straordinaria, al massimo, entro il 31 luglio 2024.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare e il cui termine per il versamento dell’imposta straordinaria di cui ai primi due periodi ricada nel 2023, il pagamento dell’imposta è effettuato nell’anno 2024, al massimo entro il 31 gennaio.

Per consentire il versamento dell’imposta straordinaria l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E del 24 gennaio 2024 ha istituito i codici tributo e impartito le istruzioni per la compilazione del mod. F24.

Costituzione della riserva non distribuibile di cui al comma 5-bis

In sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024, l’assemblea, in alternativa al versamento dell’imposta straordinaria, può deliberare la destinazione a una riserva non distribuibile di un importo di entità pari almeno a due volte e mezza l’imposta.

L’importo che deve essere moltiplicato per 2,5 è il minore fra il 40% della differenza dei margini d’interesse e lo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale. Nella nota integrativa al bilancio deve fornirsi un’esplicita evidenza della costituzione della riserva e delle relative movimentazioni. Tali informazioni devono essere indicate in un apposito prospetto del mod. Redditi SC.

Non è possibile procedere al versamento parziale dell’imposta con contestuale costituzione della riserva corrispondente alla quota parte dell’imposta non pagata.

Per evitare disparità di trattamento tra i soggetti passivi dell’imposta straordinaria, i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, qualora abbiano già approvato il bilancio entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Asset, possono non eseguire il versamento entro la data di scadenza stabilita dalle regole sopra esposte, vincolando le riserve in sede di approvazione del primo bilancio d’esercizio successivo, sempre che il bilancio precedente già approvato presenti le riserve disponibili a tal fine.

Qualora nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024 le banche abbiano subìto perdite, costituiscono la riserva utilizzando, prioritariamente, gli utili degli esercizi precedenti (se presenti) a partire da quelli accantonati negli esercizi più recenti e, successivamente, le altre riserve patrimoniali disponibili. Laddove, invece, abbiano conseguito utili di esercizio in misura inferiore a due volte e mezzo l’imposta straordinaria, costituiscono la riserva utilizzando prioritariamente tali utili e integrando la stessa con le riserve disponibili secondo l’ordine descritto.

Imposizione in caso di distribuzione della riserva

L’imposta straordinaria, maggiorata degli interessi, è dovuta qualora la riserva sia successivamente distribuita ai soci. La sospensione dell’obbligo di versamento viene meno anche nei casi in cui si realizza, indirettamente, un’attribuzione della riserva ai soci. A titolo di esempio rientrano in questa casistica: l’utilizzo della riserva per aumenti gratuiti di capitale sociale e successivo rimborso del capitale stesso ai soci e il ‘giroconto’ della riserva ad altra riserva disponibile di utili e/o di capitale.

Anche a una distribuzione parziale della riserva consegue la debenza dell’intera imposta straordinaria, maggiorata degli interessi. Non è dunque possibile che, a seguito di una distribuzione parziale della riserva, l’imposta straordinaria sia versata in misura proporzionale all’ammontare della distribuzione stessa.

L’utilizzo della riserva per la copertura di eventuali perdite non comporta l’assoggettamento a imposta straordinaria perché tra le finalità della riserva rientra quella di assorbire eventuali perdite sofferte dall’ente creditizio.

In presenza di altre riserve disponibili, l’utilizzo della riserva a copertura delle perdite comporta il trasferimento del vincolo di indistribuibilità, ai fini dell’imposta straordinaria, sulle altre riserve disponibili per un ammontare pari all’utilizzo della riserva e comunque fino a capienza delle stesse.

Casi particolari: banche in fase di start up

Chi ha iniziato l’attività durante l’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022 il margine da prendere in considerazione, al fine di confrontare dati omogenei, deve essere ragguagliato ad anno.

Devono, invece, ritenersi esclusi dall’applicazione dell’imposta straordinaria i soggetti che abbiano iniziato l’attività durante l’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024 o in quello ancora precedente, attesa l’impossibilità di determinare il margine d’interesse relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022.

Per le banche che hanno iniziato l’attività nel corso dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024 non sussiste il termine di confronto rappresentato dall’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, atteso che quest’ultimo è relativo alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2023.


(Vedi circolare n. 4 del 2024)

Principali novità in materia di imposte indirette contenute nella legge di Bilancio 2024, nel decreto Anticipi e nel decreto Salva-infrazioni
Giovedì, 22 Febbraio , 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024, fornisce le istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione, in merito ad alcune previsioni in materia di imposte indirette contenute nella legge di Bilancio 2024, nel decreto legge n. 145/2023 (ovvero decreto Anticipi) e nel decreto legge n. 69/2023 (più noto come decreto Salva-infrazioni).

La manovra 2024 introduce varie disposizioni relative all’Iva. La circolare fornisce, inoltre, chiarimenti in merito all’innalzamento dell’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziaria (Ivafe) dovuta in relazione ai prodotti finanziari detenuti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

Il decreto Anticipi prevede, tra l’altro, l’esenzione relativa all’imposta di registro dovuta per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici.

Il documento di prassi amministrativa illustra, inoltre le novità contenute nell’articolo 2 del decreto Salva-infrazioni, in relazione ai criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro in misura agevolata (c.d. agevolazione ‘prima casa’) previsti per gli acquirenti che per ragioni di lavoro si sono trasferiti all’estero.

MISURE CONCERNENTI L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Innalzamento delle aliquote Iva su alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile

La manovra 2024 modifica le aliquote Iva relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile che precedentemente beneficiavano dell’aliquota ridotta al 5%. Ci riferiamo a tamponi, assorbenti e coppette mestruali ma anche a latte in polvere, ai preparati alimentari di farine, semole, semolini o estratti di malto per l’alimentazione di lattanti o bambini e ai pannolini per bambini.

Sale dal 5 al 10% l’aliquota Iva per la vendita al minuto del latte in polvere e per gli estratti di malto e le preparazioni alimentari dei fanciulli, i semolini, gli amidi, le fecole o estratti di malto.

Parimenti sale al 10% l’aliquota Iva di assorbenti, tamponi destinati all’igiene femminile, nonché per i pannolini per bambini.

Tornano all’aliquota ordinaria del 22%, invece, i seggiolini per bambini.

Proroga dell’aliquota Iva agevolata in relazione alle cessioni di pellet

La legge di Bilancio 2024 proroga l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10% per i mesi di gennaio e febbraio 2024 relativamente alle cessioni di pellet.

Dal 1°marzo 2024 l’aliquota Iva per la cessione di tale prodotto tornerà ad essere assoggettata all’Iva ordinaria.

Sgravio dell’Iva per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea - riduzione del valore minimo dei beni ceduti

Per sostenere il settore turistico e rilanciare a livello internazionale l’attrattività turistica italiana, la manovra economica ha previsto la riduzione da 154,94 euro a 70 euro del valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare - da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Ue - effettuate, a decorrere dallo scorso 1°febbraio, a favore di soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Ue, al di sopra del quale la cessione può avvenire senza pagamento d’imposta.

È bene evidenziare che: beneficiari dell’esenzione sono le persone fisiche che, indipendentemente dalla cittadinanza, abbiano il domicilio o la residenza abituale in un Paese situato fuori della Ue; non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti che tuttavia restano figure distinte da quella dell’intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente; i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore, restando escluse dal beneficio fiscale in esame le prestazioni di servizio; per verificare il superamento della soglia di 70 euro occorre far riferimento al valore indicato in fattura. Il valore aggregato, per quanto anche derivante da molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti, non può riferirsi a più cessioni, seppur documentate in un’unica fattura; la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari va documentata tramite il sistema OTELLO nell’attuale versione 2.0; non sono ammesse ‘modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati (...)’, volte, in particolare, a ottenere comunque il rimborso dell’Iva anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 70 euro, Iva inclusa.

Adempimenti Iva relativi all’immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino

Al fine di contrastare le frodi Iva nel settore del commercio di veicoli, la legge di Bilancio 2024 ha esteso la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino.

La richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, deve essere subordinata alla contestuale presentazione di una copia del mod. F24 recante, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione all’interno del territorio dello Stato.

All’Agenzia delle Entrate spetta il compito di effettuare la verifica dell’esistenza delle condizioni di esclusione dall’obbligo del versamento dell’Iva tramite modello F24. A tal fine un provvedimento delle Entrate dovrà stabilire termini e modalità di verifica.

Con il provvedimento del 17 luglio 2020 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha individuato i termini e le modalità di verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell’Iva, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di auto, moto e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.

Le immatricolazioni di veicoli importati sono disciplinate da specifiche procedure tese a verificare l’assolvimento dell’Iva all’atto dell’importazione.

Sono state riscontrate frodi Iva connesse ad alcune tipologie di importazione e, in particolare, alla compravendita di veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino. La mancanza di una barriera doganale fisica tra l’Italia e la Repubblica di San Marino comporta che le modalità di assolvimento dell’Iva previste in caso di introduzione in Italia di beni provenienti dalla Repubblica del Titano sono quelle prevedono l’assolvimento dell’imposta con il meccanismo del reverse charge o in alternativa che l’Iva dovuta dal cessionario sia applicata direttamente in fattura e sia pagata all’operatore sanmarinese, il quale la versa all’ufficio tributario, che entro 15 giorni trasferisce le somme ricevute al competente ufficio delle Entrate e trasmette al medesimo ufficio, via email, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

La modalità di assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile sembra quella che si presti maggiormente alla realizzazione di operazioni in frode all’Iva, attraverso l’interposizione fittizia di soggetti che omettono il versamento dell’imposta dovuta.
Per contrastare questa pratica il legislatore ha esteso alle auto, alle moto e loro rimorchi, anche nuovi, provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino l’ambito applicativo dell’obbligo di versamento dell’Iva con il modello ‘F24 Elementi identificativi’.

INNALZAMENTO DELL’ALIQUOTA DELL’IVAFE SUI PRODOTTI FINANZIARI DETENUTI IN STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

La manovra 2024 eleva al 4 per mille annuo l’aliquota dell’Ivafe dovuta in relazione ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

A decorrere dal 2024 l’aliquota dell’imposta in parola è stabilita, come detto, nella misura del 4 per mille annuo del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Sono soggetti passivi dell’Ivafe le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia. Si tratta degli stessi soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale mediante la compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi.

L’Ivafe al 4 per mille annuo va corrisposta, da quest’anno, sul valore dei prodotti finanziari a patto che tali prodotti siano detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato; in caso contrario continua a trovare applicazione la misura ordinaria del 2 per mille annuo.

MISURE CONCERNENTI L’IMPOSTA DI REGISTRO Esenzione dall’imposta di registro per l’adeguamento statutario degli enti sportivi dilettantistici

Il decreto Anticipi proroga al 30 giugno 2024 la disposizione che prevede che tutte le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni del Titolo II, Capo I del medesimo decreto. L’eventuale difformità comporta l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli enti già iscritti, la cancellazione d’ufficio dallo stesso.

Le modifiche statutarie adottate entro la data prevista dalla legge ‘sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto’.

Nel regime di esenzione dall’imposta di registro sono comprese anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal Capo I dello stesso decreto, riguardanti: la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali; la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori.

Agevolazione ‘prima casa’ in favore di persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro

Il decreto ‘Salva-infrazioni’ ha modificato i criteri per avvalersi dell’imposta di registro agevolata, cosiddetta ‘prima casa’, per gli acquisti di abitazioni non di lusso previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per motivi di lavoro.

Scopo della norma è anche superare la procedura d’infrazione della Commissione europea secondo la quale la normativa interna, fondata sulla nazionalità, era discriminatoria nei confronti dei cittadini di altri Stati Ue. Infatti, risultavano esclusi dalla predetta agevolazione i cittadini non italiani che non intendessero stabilirsi in Italia.

In base alla norma possono accedere al beneficio in parola le persone fisiche che, contestualmente:

  • si sono trasferite all’estero per motivi di lavoro. Il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro e deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile. Non può dunque avvalersi del beneficio fiscale in parola il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi successivamente all’acquisto dell’immobile;
  • abbiano risieduto in Italia per almeno 5 anni, o ivi svolto, per lo stesso periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’abitazione.
  • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita o in quello in cui avevano la residenza o svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

Per fruire dell’agevolazione non è necessario che il contribuente stabilisca la propria residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato. Tale requisito non è richiesto al contribuente sia in caso di fruizione dell’agevolazione in sede di primo acquisto da parte del residente all’estero, sia in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell’immobile agevolato. In quest’ultima ipotesi, pertanto, non è necessario adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.

Si ricorda, infine, che l’agevolazione ‘prima casa’, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, è fruibile anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia acquisito per successione o donazione. Questa disciplina, introdotta dal Dl 69/2023, si applica in relazione alle successioni apertesi a partire dalla data di entrata in vigore della citata norma.


(Vedi circolare n. 3 del 2024)

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati
Giovedì, 22 Febbraio , 2024

La legge di Bilancio 2019 ha previsto, per gli anni 2019 e 2020, il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o di imballaggi biodegradabili e compostabili o, ancora, derivanti dalla raccolta differenziata di carta e alluminio.

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Con un decreto del 14 dicembre 2021 i ministeri dell’Economia, dello Sviluppo economico e della Transizione ecologica hanno messo a punto le disposizioni applicative del credito d’imposta. Ai fini della fruizione della misura agevolativa, il mod. F24 è presentato a decorrere dalla data indicata nella comunicazione all’impresa del riconoscimento del credito.

Ogni beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero, attraverso il proprio cassetto fiscale.

Per consentire l’utilizzo in compensazione da parte delle imprese beneficiarie del credito d’imposta in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 20 febbraio 2024, ha istituito il codice tributo ‘7065’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’art. 1, comma 73, della legge n. 145/2018’.


(Vedi risoluzione n. 12 del 2024)

Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi - Dlgs n. 216/2023
Venerdì, 9 Febbraio , 2024

Il decreto legislativo n. 216/2023 contiene disposizioni che attuano principi e criteri previsti dalla delega per la riforma fiscale.
Gli articoli da 1 a 3, in particolare, attuano le misure finalizzate a realizzare la revisione del sistema d’imposizione dell’Irpef, prevedendone una graduale riduzione ma sempre nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica.
Gli articoli 4 e 5 del decreto dispongono, rispettivamente, una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti, ai fini della determinazione del reddito d’impresa per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, e l’abrogazione della disciplina relativa all’Ace.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, fornisce le istruzioni operative agli Uffici in merito alle predette disposizioni.

Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

Le novità in materia di Irpef contenute nel decreto legislativo n. 216 hanno effetti limitati al periodo d’imposta 2024 e prevedono l’applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell’imposta lorda.
Per l’anno 2024 l’imposta lorda si calcola applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • 23% per i redditi fino a 28 mila euro;
  • 35% per i redditi superiori a 28 mila euro e fino a 50 mila euro;
  • 43% per i redditi che superano 50 mila euro.

Rispetto alla disciplina recata dall’art. 11, comma 1, del Tuir, pertanto:

  • è prevista una riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
  • il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28 mila euro a parità di aliquota al 23%, assorbendo il precedente secondo scaglione;
  • l’aliquota al 25%, in precedenza applicabile al secondo scaglione è stata soppressa;
  • il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, non sono cambiati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

Il documento di prassi amministrativa si sofferma sull’articolo 1, comma 2, del decreto che innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente.
Tale modifica si applica ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni a esse equiparati) e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15 mila euro.
Con la modifica si estende fino a 8.500 euro l’ammontare del reddito escluso da imposizione (no tax area), previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.
La modifica interessa solo il primo periodo dell’art. 13, comma 1, lett. a) del Tuir e, pertanto, resta ferma l’applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo.
La circolare evidenzia che nel calcolo del reddito complessivo, da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali, si deve tener conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, e al regime forfetario e della quota di agevolazione Ace.

Trattamento integrativo

Sempre per l’anno d’imposta 2024 il Decreto 216 modifica il requisito necessario per il riconoscimento del trattamento integrativo di cui all’art. 1, comma 1, del Dl 5 febbraio 2020 n. 3.
Nello specifico, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15 mila euro, il trattamento integrativo può essere concesso quando l’imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, esclusi quelli indicati dall’art 49, comma 2, lett. a) del Tuir e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è di importo superiore alla detrazione spettante per i redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
La riduzione di 75 euro mira a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti.
Il decreto chiarisce che tale riduzione deve essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a) del Tuir e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della stessa lettera che non sono state oggetto di modifica da parte del decreto.

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

L’articolo 2 del decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali, prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50 mila euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, in relazione agli oneri per i quali la detrazione è fissata nella misura del 19% (escluse le spese sanitarie), alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
La riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull’importo della detrazione come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del Tuir.

Adeguamento della disciplina delle addizionali regionali e comunali all’Irpef

L’articolo 3 del decreto adegua la disciplina delle addizionali regionali e comunali alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’Irpef.
In particolare il decreto prevede il differimento al 15 aprile 2024 del termine entro il quale ciascuna Regione, con propria legge, può maggiorare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma la legge con la quale stabiliscono la misura del tributo sulla base della nuova articolazione degli scaglioni dell’Irpef.
In attesa del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le Regioni e le Province autonome possono determinare entro lo stesso termine, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’Irpef sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023.
Differito al 15 maggio 2024 il termine per la trasmissione dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale all’Irpef, per la pubblicazione sul sito informatico www. finanze.gov.it.
In linea con quanto stabilito per l’addizionale regionale, l’articolo 3, comma 3, del decreto dispone che per l’anno 2024 i Comuni, con propria delibera, possono modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale comunale entro il 15 aprile 2024, in linea con la nuova normativa Irpef.

Abrogazione della disciplina relativa all’Ace

L’articolo 5 del decreto dispone l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all’Ace. Si tratta di un incentivo alla capitalizzazione delle imprese con lo scopo di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
Consiste nell’ammettere in deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
L’articolo 5 dispone, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione della disciplina dell’Ace stabilendo che, fino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano a trovare applicazione le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.


(Vedi circolare n.2 del 2024)

Codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - ridenominazione codice tributo ‘1727’
Venerdì, 9 Febbraio , 2024

La legge di Bilancio 2023 ha previsto che in luogo dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività trova applicazione un’imposta sul valore delle stesse detenute da soggetti residenti nello Stato. Per il versamento la risoluzione n. 36/E/2023 ha istituito il codice tributo ‘1727’.
Al fine di consentire il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2024 ha istituito i seguenti codici tributo:

  • ‘1728’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Acconto I rata - Art.1, comma 146, legge n. 197/2022;
  • ‘1729’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Acconto II rata - Art. 1, comma 146, legge n. 197/2022.

Per i pagamenti a titolo di saldo si utilizza il codice tributo ‘1727’ così ridenominato: ‘Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Saldo - Art. 1, comma 146, legge n. 197/2022.


(Vedi risoluzione n. 10 del 2024)

Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali applicata dal contribuente sulle mance
Venerdì, 9 Febbraio , 2024

La manovra 2023 ha previsto che nelle strutture ricettive gli importi destinati dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. mance) e riversate ai lavoratori costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva rinuncia scritta del prestatore, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.
Questa imposta, ove non trattenuta dal sostituto d’imposta, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento o la compensazione, mediante mod. F24, dell’imposta sostitutiva applicata in sede di dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 11/E del 6 febbraio 2024, ha istituito il codice tributo ‘1838’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione - Art. 1, commi da 58 a 62, legge n. 197/2022’.


(Vedi risoluzione n. 11 del 2024)

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse di cui all’art. 26 Dl n. 104/2023
Giovedì, 1 Febbraio , 2024

Il decreto legge n. 104/2023 ha istituito, per l’anno 2023, un’imposta straordinaria a carico delle banche. Il comma 6 dell’articolo 26 del citato decreto prevede, in particolare, che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Per consentire il versamento, tramite mod. F24, delle somme in parola e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E del 24 gennaio 2024, ha istituito i codici tributo ‘2717’ denominato ‘Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse’, ‘1947’ Interessi’ e ‘8955’ Sanzioni.


(Vedi risoluzione n.7 del 2024)


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