La legge di Bilancio 2024 ha modificato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E del 29 luglio 2024, ha fornito istruzioni operative agli Uffici affinché sia garantita l’uniformità di azione.
L’Amministrazione finanziaria precisa che i chiarimenti in materia non tengono conto dell’eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall’Italia.
Tratti generali della disposizione
La manovra 2024 ha introdotto il comma 2-bis all’interno dell’art. 68 del Tuir il quale prevede che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del Tuir, realizzate da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato Ue o in uno Stato aderente alla SEE e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del Tuir.
Tale intervento legislativo estende, dunque, il trattamento fiscale di cui all’art. 87 del Tuir (c.d. participation exemption), riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile organizzazione.
Ambito soggettivo
La norma si applica alle società ed agli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) del Tuir, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato Ue o SEE a condizione che siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società e, quindi, non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci e che siano società che abbiano una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale o enti commerciali.
I soggetti destinatari della disciplina di cui al comma 2-bis devono inoltre essere privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui è imputabile la partecipazione ceduta.
La plusvalenza realizzata dalla stabile organizzazione a seguito della cessione di partecipazione qualificata rilevante in Italia è soggetta al regime di c.d. participation exemption, laddove tale partecipazione sia contabilmente e funzionalmente connessa alla stabile organizzazione in Italia.
Rientra, invece, nell’ambito soggettivo di applicazione del comma 2-bis il soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in cui la partecipazione qualificata rilevante in Italia, oggetto di cessione, sia contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa appartiene.
Ambito oggettivo
Le plusvalenze rientranti nell’ambito oggettivo della norma sono quelle definite dall’articolo 67, comma 1, lettera c) del Tuir, ovvero le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti. Le plusvalenze in argomento devono essere diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 dell’articolo 68 del Tuir.
L’esclusione delle società semplici è motivata dal fatto che le stesse non svolgono attività commerciale e, dunque, non soddisfano il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 87 del Tuir, necessario ai fini del regime pex. Escluse, parimenti, le plusvalenze derivanti da partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Non rientrano nel comma 2-bis le obbligazioni convertibili in quanto trattasi di titoli che solo potenzialmente sono in grado di divenire partecipazioni. Vi rientrano, invece, i titoli come opzioni e warrants, qualora soddisfino i requisiti dell’articolo 87 del Tuir e le plusvalenze assimilate a quelle da cessione di partecipazioni qualificate se realizzate mediante la cessione di:
- strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 44 del Tuir, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
- contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b) del Tuir, qualora il valore dell’apporto dell’associato nell’associante sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto, a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
Il regime fiscale in parola trova applicazione alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87. Le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni qualificate godono del regime in esame ove sussistano i requisiti fissati dall’art. 87 appena visto. Il documento di prassi si sofferma, in particolare, sul requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 87 che richiede che la partecipazione risulti classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziaria nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Relativamente ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione e la classificazione di tali attività come possedute per la negoziazione può essere desunta dai restanti documenti contabili, purché risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio.
In merito ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili locali la circolare ritiene che possa considerarsi valida la classificazione delle partecipazioni adottata in bilancio, purché il bilancio sia conforme alla Direttiva n. 2013/34/UE.
Modalità di determinazione del capital gain
La determinazione del reddito derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti si effettua sommando la plusvalenza, in misura pari al 5% del loro ammontare, all’ammontare dell’eventuale minusvalenza realizzata.
L’eventuale ammontare delle minusvalenze, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza, è riportato in deduzione fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.
Le plusvalenze e le minusvalenze che rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1°gennaio 2024, vale a dire quelle derivanti dalle cessioni di partecipazioni con effetto traslativo a decorrere dal 1°gennaio 2024; su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti.
(Vedi circolare n. 17 del 2024)
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