Per garantire l’uniformità di azione, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 7 novembre 2024, intende fornire istruzioni operative agli Uffici in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuenti, introdotti dal decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023.
In particolare, il decreto legislativo in parola ha:
- introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela obbligatoria e facoltativa;
- abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela tributaria.
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Per tenere conto delle novità introdotte e coordinarle con le regole del contenzioso tributario, il decreto legislativo n. 220/2023 ha inserito nell’elenco degli atti impugnabili il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater e il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quinquies, stabilendo che il ricorso avverso il rifiuto tacito può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di autotutela.
All’introduzione della nuova disciplina dell’autotutela ha fatto seguito, ad opera del decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, l’inserimento nel corpus del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 dell’articolo 17-bis, rubricato ‘Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale’.
Gli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente disciplinano l’istituto dell’autotutela tributaria, distinguendola in due categorie
- autotutela obbligatoria
- autotutela facoltativa.
L’autotutela obbligatoria ex art. 10-quater
L’articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente fornisce una elencazione dei casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione, al ricorrere dei quali il fisco procede all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione. Tra i casi di manifesta illegittimità troviamo l’errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, l’errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria, l’errore sul presupposto d’imposta, la mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti e, da ultimo, la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
Il documento di prassi amministrativa precisa che l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di esercitare il potere di autotutela di atti di imposizione quando ricorrano i vizi tassativamente elencati dalla stessa e sempre che gli stessi diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione.
L’obbligatorietà dell’autotutela deve escludersi in tutti i casi in cui la questione appaia dubbia, anche per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali.
In caso di autotutela ad istanza di parte, il contribuente è tenuto ad indicare puntualmente il tipo di vizio da cui è affetto l’atto e le ragioni in virtù delle quali il predetto vizio sia riconducibile ad una delle fattispecie tassative di cui all’art. 10-quater.
Alla luce della ratio sottesa alla distinzione tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa, la circolare ritiene che i vizi elencati dall’art. 10-quater, configurano ipotesi di autotutela obbligatoria laddove il loro apprezzamento non presupponga la soluzione di questioni interpretative incerte.
L’Amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione.
L’autotutela facoltativa ex art. 10-quinquies
L’articolo 10-quinquies dispone, invece, che in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate dall’articolo 10-quater, l’Amministrazione finanziaria può comunque annullare l’atto. L’autotutela facoltativa non può più essere esercitata in presenza di un giudicato sostanzialmente favorevole all’Amministrazione finanziaria o quando l’atto di imposizione è stato oggetto, anche parzialmente, di qualunque forma di definizione, anche agevolata.
LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AUTOTUTELA
Le modalità di presentazione della richiesta di autotutela
La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. Nell’ipotesi in cui il contribuente presenti, per errore, la richiesta a una struttura non competente, la struttura ricevente dovrà tempestivamente trasmetterla all’Ufficio competente, informandone contestualmente il contribuente.
Qualora l’atto oggetto della richiesta di autotutela appaia illegittimo o infondato, l’Ufficio ha il potere di disporre la sospensione amministrativa degli effetti dell’atto. Ciò, per evitare la produzione di effetti lesivi nei confronti del contribuente.
In ipotesi di autotutela obbligatoria, l’istanza - anche se presentata ad un Ufficio incompetente - deve, comunque, considerarsi idonea ad impedire la decadenza prevista dall’articolo 10-quater, comma 2, del termine annuale. Tuttavia, il dies a quo del termine di 90 giorni, decorso il quale, in ipotesi di autotutela obbligatoria, il contribuente può impugnare l’eventuale rifiuto tacito, deve essere individuato nel giorno in cui l’istanza è pervenuta all’Ufficio competente, il quale ne darà tempestiva comunicazione al contribuente.
La circolare ricorda che la presentazione delle richieste in autotutela non sospende né interrompe la decorrenza di alcun termine previsto dal legislatore, come quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi su sui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione in possesso del richiedente idonea a dimostrare la sussistenza di vizi che giustificano la revisione dell’atto.
L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite l’uso dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.
La terza parte del documento di prassi amministrativa è dedicata allo svolgimento dell’istruttoria e all’adozione del provvedimento. La circolare si sofferma, in particolare, sulle modalità di svolgimento della fase istruttoria, sulla sospensione amministrativa dell’esecuzione dell’atto e sulla fase decisoria del procedimento di autotutela. Si rimanda al testo per una disamina più completa.
La definibilità delle sanzioni a seguito di provvedimento di autotutela parziale
L’articolo 17-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 ha ripristinato la possibilità per il contribuente di avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni a seguito della notifica di un provvedimento di autotutela parziale.
Come si evince dal richiamato articolo 17-bis, il beneficio della definizione agevolata delle sanzioni può essere fruito solo in relazione a provvedimenti di autotutela parziale che abbiano ad oggetto atti di imposizione per i quali il contribuente abbia proposto ricorso o risulti ancora pendente il termine di impugnazione. In quest’ultimo caso, la definizione agevolata delle sanzioni deve avvenire entro il termine per la proposizione del ricorso.
Per beneficiare della riduzione delle sanzioni, la definizione agevolata deve perfezionarsi entro 60 giorni dalla notifica dell’atto oggetto di autotutela parziale. Ne consegue che non è possibile accedere alla definizione agevolata delle sanzioni nelle ipotesi in cui l’atto d’imposizione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del contribuente.
Inoltre, per poter beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni, l’articolo 17-bis richiede che il contribuente rinunci al ricorso. A tali fini assumono rilevanza non solo la rinuncia espressa al ricorso, ma anche comportamenti concludenti quali l’omessa notifica del medesimo e la mancata costituzione in giudizio, sempre che, ai fini della definizione, sia intervenuto il puntuale e tempestivo versamento degli importi dovuti in unica soluzione o della prima rata, in caso di rateazione.
La definizione agevolata delle sanzioni può avvenire esclusivamente ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo adesione e dell’articolo 16 del decreto legislativo sanzioni.
Non è possibile, invece, avvalersi della definizione di cui l’articolo 17 del medesimo decreto legislativo sanzioni, in quanto l’applicazione di tale disposizione fa salva la possibilità per il contribuente di impugnare la pretesa impositiva, laddove, invece l’articolo 17-bis condiziona la definizione agevolata delle sanzioni alla rinuncia al contenzioso.
Ai sensi del nuovo articolo 17-bis del decreto legislativo sanzioni, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata soltanto nelle ipotesi in cui il provvedimento di autotutela parziale venga adottato dall’Ufficio prima della proposizione del ricorso.
Al riguardo si precisa che nelle ipotesi in cui il provvedimento di autotutela parziale intervenga dopo l’impugnazione dell’atto originario, la definizione agevolata delle sanzioni di cui ai richiamati articoli 15 del decreto legislativo adesione e 16 del decreto legislativo adesione deve avvenire entro il termine per l’eventuale impugnazione del predetto provvedimento di autotutela ovvero entro 60 giorni dalla sua notifica.
Infine, nel caso in cui il provvedimento di autotutela parziale sia notificato oltre la scadenza dei termini di impugnazione dell’atto d’imposizione e quest’ultimo si sia reso definitivo per mancata impugnazione, il contribuente non potrà usufruire di alcuna delle misure premiali previste.
Il versamento delle sanzioni in misura agevolata deve avvenire ‘alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto’.
LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Il legislatore della riforma fiscale ha previsto una norma speciale, derogatoria rispetto a quella generale, con la quale ha stabilito che ‘in caso di avvenuto esercizio dell’autotutela’, la responsabilità amministrativo-contabile è limitata alle sole ipotesi di dolo, escludendo quindi quelle di colpa grave.
Affinché sia configurabile una responsabilità del funzionario, che abbia disposto l’annullamento dell’atto o la rinuncia all’imposizione in assenza dei presupposti previsti dagli articoli 10-quater e 10-quinquies, il fatto dannoso deve essere sorretto dall’intenzione di procurare un danno all’erario; se, invece, l’erroneità delle valutazioni di fatto, compiute ai fini dell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria o facoltativa, deriva da una grave violazione degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia (ossia da ‘colpa grave’), la responsabilità è del tutto esclusa.
(Vedi circolare n. 21 del 2024)
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