Composizione negoziata, doppia relazione per la falcidia dei tributi |
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Giulio Andreani - Il Sole 24 Ore - pag. 36
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Crisi d’impresa. Con il Dlgs n. 136/2024, entrato in vigore lo scorso 28 settembre, i tributi di qualsiasi tipo e i relativi accessori possono essere falcidiati e dilazionati anche nell’ambito delle composizioni negoziate avviate con istanza di nomina dell’esperto presentate alla competente Camera di commercio da tale data. Affinché le agenzie fiscali possano pronunciarsi sulla proposta del debitore, un professionista indipendente deve predisporre una relazione che ne attesti la convenienza e, dal revisore legale del soggetto proponente, una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali. Se manca il revisore della società la relazione dovrà essere redatta da un revisore legale a tal fine designato. L’accordo deve essere sottoscritto dalle parti, che devono comunicarlo all’esperto, e produce effetto con il suo deposito presso il tribunale competente. Ove l’accordo arrechi pregiudizio ai creditori, l’esperto dovrebbe segnalarlo all’imprenditore e all’organo di controllo, rilevandolo anche nella relazione finale.
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