Galdieri & Partners

commercialisti e revisori contabili

Professionisti
dal 1981

Commercialisti e Revisori Contabili Associati

Servizi

ATTIVITA' DI CONSULENZA

Ai propri clienti offre Consulenza ed Assistenza in materia di:

  • Impianto e tenuta della contabilità;
  • Adempimenti Tributari;
  • Valutazioni, perizie e pareri di società commerciali;
  • Contrattualistica commerciale;
  • Trasformazione, scissione e fusione di società;
  • Liquidazione di aziende;
    Amministrazione,
  • sistemazione ristrutturazione di patrimoni;
  • Patrocinio innanzi alla Giurisdizione Tributaria;
  • Consulenza del lavoro.

 

Nel gennaio 2004, tra i professionisti dello Studio Galdieri, è stata costituita la SIREV – Società Italiana di Revisione Aziendale con lo scopo di fornire servizi in materia di Organizzazione e Revisione di Aziende ai sensi della Legge 23/11/1939 N.1966, del R.D. 23/04/1940 N.531, e del D.P.R. 31/03/1975 N.136, nonche’ ai sensi della legislazione Nazionale e Comunitaria in materia di organizzazione e revisione contabile di qualsiasi altra attività connessa.

LA SOCIETA’ OFFRE AI PROPRI CLIENTI I SEGUENTI SERVIZI:

  • Revisione contabile legale e volontaria di bilanci annuali e straordinari
  • Controllo contabile nelle società di capitali
  • Valutazione e monitoraggio dell’attendibilità del sistema di controllo interno
  • Consulenza in materia di Controllo di Gestione
  • Due Diligences e Revisioni Speciali a supporto delle operazioni straordinarie

La SIREV Società Italiana di Revisione Aziendale s.a.s. è abilitata all’esercizio dell’attività di revisione ed è iscritta presso il Registro dei Revisori Contabili – Ministero della Giustizia – al n. 132230 D.M. del 22/04/2004

NORMATTIVA – il portale della Legge vigente http://www.normattiva.it

Banca Dati Tributaria – Norme, Circolari e Risoluzioni
La Banca Dati del sito “AGENZIA DELLE ENTRATE” online
Servizio di documentazione economico finanziaria VAI AL SITO

 

Lo Studio

Da un’idea di Carmelo Galdieri, già Manager e Dirigente di Aziende italiane di medie dimensioni, nel marzo del 1981 insieme al figlio Vincenzo viene costituito lo Studio Tributario Galdieri.
Nel corso degli anni lo Studio matura significativa esperienza in materia Aziendale/Societaria, Tributaria e Contrattuale, seguendo le evoluzioni più innovative dell’attività professionale ed avviando un’intensa attività formativa rivolta alle esigenze dei clienti secondo le radicali innovazioni delle norme tributarie italiane e dei principi di controllo, gestione e revisione aziendale.
Nei quarant’anni di attività professionale lo studio assume una struttura associativa fino all’attuale che prevede oltre ai soci fondatori, professionisti associati e diversi collaboratori esterni.

Ad oggi si avvale della collaborazione di professionisti abilitati alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e Revisore Contabile.

Chi Siamo

Rag. CARMELO GALDIERI

(1931-2019) – Fondatore


Revisore Legale dei Conti

Socio Fondatore
Commercialista


Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli – sez.A
Revisore Legale dei Conti
N.Iscrizione 96307 D.M. 15/10/1999
Specializzazione S.A.F.
“Valutazione Azienda,Bilancio,Principi contabili”
Consulente Tecnico del Tribunale di Napoli
N.Iscrizione 971 – cat. VII°
e-mail: vgaldieri@galdieri.it

Associato
Commercialista


Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli – sez.A
Revisore Legale dei Conti
N.Iscrizione 97496 D.M. 15/10/1999
e-mail: nocerino@galdieri.it

Associato
Commercialista


Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli – sez.A
Revisore Legale dei Conti
N.Iscrizione 133110 D.M. 09/06/2004
e-mail: simeone@galdieri.it

Associato
Commercialista


Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli – sez.A
Revisore Legale dei Conti
N.Iscrizione 96079 D.M. 15/10/1999
e-mail:feliciano@galdieri.it

Partner esterno
Commercialista


Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli – sez.A
Revisore Legale dei Conti

e-mail: casucci.studiogaldieri@sirev.it

Partner esterno
Consulente del Lavoro


Iscritta all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
e-mail: depaola@galdieri.it

Scadenze Fiscali

03 Giu 2025 (8)

1) Superbollo: versamento

Chi: Soggetti che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo auto scadente ad aprile 2026
Cosa: Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione
Modalità: Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione. I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno

Chi: Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno 2025
Cosa: Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Modalità: Il pagamento viene eseguito indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP
Codice tributo: 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI

3) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento

Chi: Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e autoveicoli con potenza oltre 35 Kw con bollo auto scadente ad aprile 2026
Cosa: Pagamento tasse automobilistiche erariali (bollo auto erariale)
Modalità: PagoPA
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01/05/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2025.
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

7) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare

Chi: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Cosa: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2025, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell'allegato A al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018 prot. 62214

8)

Chi:
Cosa:
Modalità:

Rassegna Stampa

Patto fiscale 2025-26: al Nord e nei servizi metà degli interessati

16 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 10

La nuova edizione del concordato preventivo biennale guarda al Nord e al settore dei servizi: due aree in cui ricade circa metà dei 2,3 milioni di potenziali interessati. Tanti sono coloro che dovranno decidere se aderire o meno al nuovo concordato fiscale per il biennio 2025-26. Il termine per formalizzare la scelta è fissato al 30 settembre. Le nuove regole previste dal Dlgs 81/2025 escludono da quest’anno i forfettari. Metà delle aziende e degli autonomi interessati ha sede nelle regioni del Nord, con la Lombardia capofila, seguita da Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Tra i soggetti Isa, gli autonomi e le imprese operanti nei servizi raccolgono poco più di metà degli interessati per il biennio 2025-26: circa 1,2 milioni su 2,3. Seguono il commercio e le professioni. I dati sulla prima tornata di adesione mostrano una diversa sensibilità delle imprese in base al voto di affidabilità fiscale: tra coloro che hanno ottenuto almeno 8 agli Isa, le adesioni sono state circa il 22%; tra chi ha ricevuto punteggi più bassi sono state intorno al 12%. 

Volume dei redditi 2024 cruciale per valutare la nuova proposta

16 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - M.Cerofolini, L.Pegorin e G.P.Ranocchi - Pag. 10

Nel valutare la convenienza del concordato preventivo biennale 2025-26, i contribuenti devono considerare molte variabili. Il Cpb non va visto solo come occasione di risparmio fiscale, ma anche come strumento per migliorare l’affidabilità fiscale e ridurre il rischio di controlli. La convenienza aumenta se il reddito del 2024 è stato anomalo o più basso del previsto, e si prevede una crescita nel biennio. L’incremento dell’attività, se non distorsivo, può rendere vantaggiosa l’adesione. Un altro fattore decisivo è l’introduzione di un “cap” ai maggiori redditi proposti, legato al punteggio Isa: chi ha un Isa da 8 in su riceve proposte più contenute (+10%, +15%, +25%). Questo sistema premia i contribuenti più affidabili, specialmente se partono da un reddito basso, generando proposte sostenibili, in particolare per il 2026.

Imu, acconto oggi alla cassa Più tempo per il prospetto 2025

16 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 12

Il decreto fiscale appena approvato dall’Esecutivo interviene anche sull’Imu ma non influisce sull’acconto che scade oggi. La nuova norma consente ai Comuni ritardatari di approvare entro il 15 settembre il prospetto ministeriale con le aliquote per l’annualità 2025. Come anticipato il rinvio non ha impatto sull’acconto Imu, in quanto il versamento è riferito alla situazione dell’immobile nel primo semestre, ma va calcolato applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente. I proprietari di immobili devono perciò cercare le delibere sul sito ufficiale delle Finanze selezionando come ‘Anno delibera’ il 2024. Nulla vieta, comunque, di dare un’occhiata alle decisioni eventualmente già pubblicate per il 2025: nella (remota) ipotesi in cui le aliquote siano state ridotte, le si può già usare per l’acconto.  Se il Comune non invia al Mef il prospetto ministeriale entro il prossimo 14 ottobre, per il 2025 si applicheranno le aliquote base dell’Imu, quasi sempre molto più basse di quelle fissate dalle amministrazioni. 

Commercialisti, le scelte chiave per l’Ia

16 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Valeria Uva - Pag. 16

Ha un taglio pratico la seconda guida operativa di intelligenza artificiale redatta dalla Fondazione e dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Il manuale è tagliato su misura sulle esigenze del professionista e fa capire utilità, ma anche costi e cautele che il commercialista è chiamato a valutare nel passaggio alla digitalizzazione dei processi. Per decidere cosa è più adatto il metodo suggerito è quello di creare una matrice decisionale che metta in relazione le esigenze specifiche dello studio con le caratteristiche dei diversi strumenti  Ia. Questa matrice dovrebbe considerare da un lato, le esigenze dello studio. E, dall’altro lato, le caratteristiche degli strumenti chiedendosi quali funzionalità offrono, se sono facili da usare, come gestiscono i dati e se sono compatibili con i sistemi esistenti. Il confronto tra i due aspetti aiuta a restringere il campo. Per i costi non esiste una soluzione valida per tutti. Occorre scegliere in base alle esigenze dello studio, al budget e alla frequenza con cui si prevede di utilizzare l’Ia.

Valute, nel quadro RV ultimo giro per gli adeguamenti di fine anno

16 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Alessandro Braggion, Giorgio Gavelli - Pag. 22

Tra le principali novità del modello Redditi 2025 figura la rilevanza fiscale delle variazioni su crediti e debiti in valuta estera, in seguito all’abrogazione del comma 3 dell’art. 110 del Tuir (Dlgs 192/2024). Dal 2024, non è più necessario sterilizzare in dichiarazione gli adeguamenti contabili effettuati secondo OIC 26, eliminando così il doppio binario tra bilancio e fisco. Grazie a una norma transitoria, anche le poste in valuta già presenti al 31 dicembre 2023 vengono riallineate fiscalmente. Le variazioni registrate nel bilancio 2024 diventano quindi pienamente rilevanti ai fini fiscali, evitando ulteriori rettifiche. I righi RF28 e RF45 del modello Redditi sono stati aggiornati per gestire questi cambiamenti. Restano però incertezze sulla compilazione del quadro RV, che sembra essere stato reso facoltativo o superfluo. Tuttavia, molti ritengono utile compilarlo per documentare l’avvenuto riallineamento. Due le modalità suggerite: indicare solo il differenziale sterilizzato o anche l’adeguamento contabile del 2024.

Errori contabili, rilevanza fiscale ancora in bilico per le quantificazioni

16 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Daniela Delfrate - Pag. 24

Giugno è il mese delle scadenze dei versamenti a saldo e in acconto delle deleghe F24 da predisporre e trasmettere. È il momento di rivedere i conti e risolvere nodi interpretativi, come la rilevanza fiscale degli errori contabili. L’articolo 83 del Tuir, riformato, stabilisce che le correzioni assumono rilevanza fiscale nell’anno di rettifica, semplificando gli obblighi dichiarativi. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 63/2025, ha esteso questa rilevanza anche agli errori di qualificazione e classificazione, ma resta incertezza sugli errori di quantificazione. Gli errori a favore del contribuente sono ammessi se conformi ai criteri OIC. Inoltre, la nuova norma riduce i rischi sanzionatori per infedeltà. Tuttavia, errori valutativi o puramente fiscali restano esclusi. Alcuni casi ancora controversi mostrano la necessità di chiarimenti. Resta centrale il bilancio come strumento di prova della correzione.

Ricerca, la certificazione dell’esperto salva il credito anche dopo il verbale

16 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Alessia Urbani Neri - Pag. 26

Nella sentenza n. 883/5/2025 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha stabilito che ha diritto all’agevolazione per ricerca e sviluppo la società che dia prova della novità del progetto prodotto mediante l’esibizione della certificazione resa da un professionista qualificato iscritto all’albo dei certificatori abilitati al rilascio di certificazioni presso la Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le Pmi del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Accolto l’appello promosso da una software house in sede di impugnazione di un atto di recupero per indebito utilizzo di un credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo. La Corte ha riconosciuto il requisito della novità nel software con parametri diversi dalla prassi. 

Per la continuità dell’impresa in crisi serve un nucleo aziendale minimo

16 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Claudio Ceradini - Pag. 28

Con l’ordinanza n. 8365 dello scorso 30 marzo la Corte di cassazione nega che il concordato preventivo di una holding basato su un piano che si limiti a prevedere la dismissione ordinata delle partecipazioni e lo smantellamento progressivo della propria struttura, possa definirsi in continuità. Per i giudici di legittimità queste attività non costituiscono realizzazione dell’oggetto sociale di una holding di partecipazioni cosicché il piano deve qualificarsi liquidatorio, con tutte le conseguenze del caso, tra cui l’applicabilità del limite minimo di soddisfazione dei creditori chirografari del 20% e l’obbligo di contribuzione della compagine sociale pari al 10% dell’attivo. La continuità presuppone che vadano preservati i beni che consentono di esercitare attività simili alle precedenti. 

L’accordo sui debiti fa da scudo

16 Giugno 2025 | Italia Oggi - Marcello Pollio, Filippo Pongiglione - Pag. 7

La giurisprudenza di legittimità e di merito evidenziano che non è punibile il contribuente che avvia la transazione fiscale. Il contribuente che ristruttura i debiti con il fisco attraverso uno degli strumenti di regolazione delle crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è salvo, in quanto deve considerarsi sopravvenuta una causa di non punibilità. La Cassazione penale con l’ordinanza n. 44519 del 5 dicembre 2024 ha recepito anche in ambito di crisi d’impresa l’indirizzo favorevole al contribuente poiché i giudici di merito hanno sancito la non punibilità di chi ha adempiuto, stralciando, il suo debito fiscale. Il tribunale di Lecco (sentenza sul caso Prime Group Internazional), infatti, ha esteso la portata della decisione dei giudici di piazza Cavour. Le richiamate sentenze si sono occupate di due procedimenti penali avviati a carico degli amministratori di società per omessi versamenti di imposta. 

Cessioni intraUe, la branch è candidata come debitrice Iva

16 Giugno 2025 | Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 8

Cessioni intracomunitarie verso l’Italia a rischio ‘dirottamento’ se c’è una stabile organizzazione del fornitore che collabora all’operazione: secondo l’Agenzia delle Entrate, anche se i beni sono inviati direttamente dal fornitore al proprio cliente, l’acquisto intracomunitario non va imputato a quest’ultimo, bensì alla branch, che dovrà poi fatturare la cessione interna addebitando l’Iva. Questi gli effetti della lettura estensiva delle disposizioni dell’art. 192-bis della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva) che l’Agenzia ha fornito in diverse occasioni. Una lettura che sembra però travalicare il contesto e le finalità di dette disposizioni, che riguardano esclusivamente l’individuazione del debitore dell’imposta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi imponibili effettuate nel territorio nazionale da un soggetto passivo non residente. 

Ammessi i ritardi

16 Giugno 2025 | Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 10

La Cassazione civile tributaria, nell’ordinanza n. 12672/2025, ha stabilito che in appello la parte resistente può costituirsi in giudizio e depositare le controdeduzioni anche oltre i 60 giorni dalla notifica, senza comportare inammissibilità delle stesse. Il caso analizzato riguardava una Srl in liquidazione che con tre differenti ricorsi impugnava un avviso di accertamento per il 2006 e sanzioni per il 2005 e il 2006. La Ctp di Milano accoglieva i ricorsi riuniti. La decisione veniva completamente ribaltata in appello. Dagli atti emergeva che il contribuente si era costituito in appello tardivamente in udienza, ovvero oltre il termine di 60 giorni. I giudici di secondo grado milanesi dichiaravano inammissibile la costituzione in giudizio del contribuente e accoglievano l’appello dell’ufficio finanziario. Il contribuente impugnava la sentenza denunciando una violazione del diritto di difesa e un errore in applicazione della legge. 

Frodi, il prestanome ne risponde

16 Giugno 2025 | Italia Oggi - Stefano Loconte, Giulia Maria Mentasti - Pag. 11

In caso di dichiarazione fraudolenta, condannato anche l’amministratore anche se ‘testa di legno’: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 17283 dello scorso 8 maggio, che si è pronunciata sulla responsabilità penale dell’amministratore che in realtà sia solo un ‘prestanome’. I giudici di piazza Cavour richiamando alcuni precedenti in tema di omessa dichiarazione e frode fiscale, hanno inoltre chiarito che il legale rappresentante di una società che non abbia della stessa l’effettiva gestione non risponde del reato ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Codice penale, per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 

Fatture false, il fatto tenue salva

16 Giugno 2025 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 12

A seguito della riforma fiscale e della legge Cartabia trova applicazione retroattiva la non punibilità per particolare tenuità nel reato di utilizzo di fatture false. La tenuità si riconosce se il contribuente ha saldato il debito col fisco anche tramite rate, prima della fine del dibattimento di primo grado. La pena può essere dimezzata e si evitano le sanzioni accessorie. Tuttavia, la riforma non si applica se il credito non spettante emerge chiaramente dalle dichiarazioni fiscali: in questo caso la condanna resta. Tre sentenze della Cassazione (19675, 20068, 19868) hanno confermato l’applicabilità retroattiva delle nuove norme più favorevoli al reo. Per beneficiare dell’attenuante speciale, è fondamentale il pagamento integrale del debito (imposte, interessi e sanzioni). La distinzione tra credito “inesistente” (più grave) e “non spettante” (meno grave) resta centrale. I nuovi criteri favoriscono la riqualificazione giuridica dei fatti e permettono sconti di pena anche per reati commessi prima del 29 giugno 2024.

Novità Fiscali

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte Ires e Irap e dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap a seguito del riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

13 Giugno 2025 |

L’articolo 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024 n. 192 disciplina i regimi di riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto. 

L’articolo 11, comma 1, del decreto in parola prevede che il riallineamento può riguardare la totalità delle divergenze positive e negative, con alcune eccezioni previste dall’articolo 10, comma 7. La somma algebrica delle differenze stesse, se positive, è assoggettata a tassazione con l’aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell’Irap. 

L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze. 

L’articolo 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo dispone, invece, che il riallineamento può essere attuato per singole fattispecie. In tal caso, ciascun saldo positivo è soggetto a un’imposta sostitutiva, con aliquote del 18% per l’Ires e del 3% per l’Irap, più eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle imposte in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E del 4 giugno 2025, ha ridenominato i codici tributo ‘1817’ e ‘1818’, come di seguito indicato:

  • ‘1817’ denominato ‘IRES a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 1, Dlgs n. 192/2024’;
  • ‘1818’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRES a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 2, Dlgs n. 192/2024’.

I nuovi codici tributo, invece, sono: 

  • ‘1868’ denominato ‘IRAP a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 1, Dlgs n. 192/2024’;
  • ‘1869’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRAP a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 2, Dlgs n. 192/2024’.

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap di cui all’art. 176, comma 2-ter, del Tuir

13 Giugno 2025 |

L’articolo 176, comma 2-ter del Tuir prevede che, in ipotesi di operazioni di conferimento di azienda, in luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1,2 e 2-bis del medesimo articolo 176 del Tuir la società conferitaria può optare per l’applicazione sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap con aliquota, rispettivamente, del 18% e del 3%, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni e la differenza tra le aliquote di riferimento della legge. 

L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.

Per consentire ai soggetti interessati il versamento l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 4 giugno 2025, ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati nel modello F24. I nuovi codici tributo sono due: 

  • ‘1865’ denominato ‘Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1°gennaio 2024 – art. 176, comma 2-ter, del Tuir’;
  • ‘1866’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irap per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1°gennaio 2024 – art. 176, comma 2-ter, del Tuir’.

Il codice tributo ‘1865’ va riportato nella sezione ‘Erario’ del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna ‘importi a debito versati’ e, nel campo ad hoc di riferimento nel formato ‘AAAA’. Il codice tributo ‘1866’ va invece inserito nella sezione ‘Regioni’ insieme al codice della regione interessata, sempre indicando l’anno di riferimento. 

Per le operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento di aziende effettuate prima del 1°gennaio 2024, si continuano ad applicare le disposizioni per l’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva nel testo vigente anteriormente alle modifiche, utilizzando il codice tributo ‘1126’, denominato ‘Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007’, istituito con la risoluzione n. 237/E/2008.

Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve

13 Giugno 2025 |

Il decreto legislativo n. 192/2024 all’articolo 14, comma 1, consente di affrancare in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Per l’affrancamento si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap del 10%. Tale imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine del saldo delle imposte sul reddito per il 2024 e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. 

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E del 4 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘1867’ denominato ‘Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive derivanti dall’affrancamento straordinario delle riserve – art. 14 Dlgs n. 192/2024’.

Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali

13 Giugno 2025 |

A seguito di richiesta dell’Inps l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/E del 4 giugno 2025, ha istituito una serie di causali contributo per il versamento dei contributi da destinare agli Enti Bilaterali convenzionati con l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale. 

Le nuove causali contributo riguardano: l’Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro, l’Ente Bilaterale Paritetico, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private, l’Ente Bilaterale For.Italy Ciu, il Fondo di Assistenza sanitaria e 6EBIC.

Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva derivante dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti

13 Giugno 2025 |

La legge di Bilancio 2024 ha introdotto il comma 2-bis all’art. 68 del Tuir, prevedendo che le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, poste in essere da società ed enti commerciali non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente alla Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, che siano soggette a imposta sul reddito delle società nel loro Paese e soddisfino determinati requisiti, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap. 

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 33/E del 4 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘1864’ denominato ‘Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti – art. 68, comma 2-bis del Tuir’. 

Link utili

Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.it
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili http://www.cndcec.it
Consiglio Nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro http://www.consulentidellavoro.it
Il Sole 24 Ore http://www.ilsole24ore.com
Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro http://www.inail.it
Istituto Nazionale Previdenza Sociale http://www.inps.it
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali http://www.lavoro.gov.it
Ministero dell’Economia e delle Finanze http://www.tesoro.it
Ministero dello Sviluppo Economico http://www.sviluppoeconomico.gov.it
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di NAPOLI http://http://www.odcec.napoli.it
Poste Italiane http://www.poste.it
Quotidiano “IL MATTINO” di Napoli http://www.ilmattino.it
Quotidiano economico “ITALIA OGGI” http://www.italiaoggi.it
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