Galdieri & Partners

commercialisti e revisori contabili

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dal 1981

Commercialisti e Revisori Contabili Associati

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ATTIVITA' DI CONSULENZA

Ai propri clienti offre Consulenza ed Assistenza in materia di:

  • Impianto e tenuta della contabilità;
  • Adempimenti Tributari;
  • Valutazioni, perizie e pareri di società commerciali;
  • Contrattualistica commerciale;
  • Trasformazione, scissione e fusione di società;
  • Liquidazione di aziende;
    Amministrazione,
  • sistemazione ristrutturazione di patrimoni;
  • Patrocinio innanzi alla Giurisdizione Tributaria;
  • Consulenza del lavoro.

 

Nel gennaio 2004, tra i professionisti dello Studio Galdieri, è stata costituita la SIREV – Società Italiana di Revisione Aziendale con lo scopo di fornire servizi in materia di Organizzazione e Revisione di Aziende ai sensi della Legge 23/11/1939 N.1966, del R.D. 23/04/1940 N.531, e del D.P.R. 31/03/1975 N.136, nonche’ ai sensi della legislazione Nazionale e Comunitaria in materia di organizzazione e revisione contabile di qualsiasi altra attività connessa.

LA SOCIETA’ OFFRE AI PROPRI CLIENTI I SEGUENTI SERVIZI:

  • Revisione contabile legale e volontaria di bilanci annuali e straordinari
  • Controllo contabile nelle società di capitali
  • Valutazione e monitoraggio dell’attendibilità del sistema di controllo interno
  • Consulenza in materia di Controllo di Gestione
  • Due Diligences e Revisioni Speciali a supporto delle operazioni straordinarie

La SIREV Società Italiana di Revisione Aziendale s.a.s. è abilitata all’esercizio dell’attività di revisione ed è iscritta presso il Registro dei Revisori Contabili – Ministero della Giustizia – al n. 132230 D.M. del 22/04/2004

NORMATTIVA – il portale della Legge vigente http://www.normattiva.it

Banca Dati Tributaria – Norme, Circolari e Risoluzioni
La Banca Dati del sito “AGENZIA DELLE ENTRATE” online
Servizio di documentazione economico finanziaria VAI AL SITO

 

Lo Studio

Da un’idea di Carmelo Galdieri, già Manager e Dirigente di Aziende italiane di medie dimensioni, nel marzo del 1981 insieme al figlio Vincenzo viene costituito lo Studio Tributario Galdieri.
Nel corso degli anni lo Studio matura significativa esperienza in materia Aziendale/Societaria, Tributaria e Contrattuale, seguendo le evoluzioni più innovative dell’attività professionale ed avviando un’intensa attività formativa rivolta alle esigenze dei clienti secondo le radicali innovazioni delle norme tributarie italiane e dei principi di controllo, gestione e revisione aziendale.
Nei quarant’anni di attività professionale lo studio assume una struttura associativa fino all’attuale che prevede oltre ai soci fondatori, professionisti associati e diversi collaboratori esterni.

Ad oggi si avvale della collaborazione di professionisti abilitati alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e Revisore Contabile.

Chi Siamo

Rag. CARMELO GALDIERI

(1931-2019) – Fondatore


Revisore Legale dei Conti

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Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli – sez.A
Revisore Legale dei Conti
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“Valutazione Azienda,Bilancio,Principi contabili”
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N.Iscrizione 971 – cat. VII°
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Scadenze Fiscali

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Rassegna Stampa

Piano casa, obiettivo quota 100mila Risorse per quattro miliardi

30 Aprile 2026 | Corriere della Sera - Andrea Ducci - Pag. 16

Il Consiglio dei ministri, convocato per oggi, dovrà mettere mano a un nuovo provvedimento per prorogare il taglio delle accise. Il Governo sarebbe orientato ad una riduzione più mirata sul gasolio rispetto alla benzina, perché quest’ultima è rincarata di meno dopo lo scoppio della guerra nel Golfo. La misura dovrebbe durare due settimane, ma molto dipende dalle coperture. In discussione anche il credito d’imposta per l’autotrasporto per dare un segnale alla categoria che ha annunciato uno sciopero dal 25 al 29 maggio. Oggi in Cdm sarà illustrato il Piano casa che stanzia circa 4 miliardi di euro per ‘superare l’approccio emergenziale al disagio abitativo e promuovere il diritto alla casa attraverso politiche orientate alla sostenibilità, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, alla rigenerazione urbana, alla coesione sociale e al contenimento del consumo di suolo’. Il Governo vuole dare un segnale concreto, avviando interventi di recupero e ristrutturazione di 50 mila alloggi popolari oggi inagibili o non utilizzabili. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Sulle accise sconti alleggeriti, con più risorse per il gasolio’ e ‘Dalle case popolari alle semplificazioni, il Piano casa da 4 miliardi al traguardo’ – pag. 3)

La maggioranza chiede la revisione dei vincoli europei Il duello con l’opposizione

30 Aprile 2026 | Corriere della Sera - Mario Sensini - Pag. 17

Prevale la linea della prudenza. Nessun scostamento di bilancio, dunque, almeno per ora e comunque non prima di aver provato a convincere la Commissione europea ad attivare le deroghe al Patto di Stabilità. La Lega avrebbe voluto di più ma Forza Italia e Fratelli d’Italia invitano alla cautela. Alla luce di ciò il Documento di finanza pubblica che sarà votato oggi alla Camera, non dovrebbe contenere sorprese. Nessuno strappo alle regole. L’Esecutivo verrebbe invitato dalla maggioranza a chiedere a Bruxelles l’attivazione ‘di tutto ciò che è utile’ per sfruttare ogni flessibilità prevista dalle regole di governo della finanza pubblica in Europa. Flessibilità che dovrebbe permettere di sforare il 3% di deficit senza incorrere in ulteriori sanzioni. La deroga oggi è prevista solo per le spese di difesa e sicurezza, ma il Governo sarebbe invitato a chiederne l’attivazione per fronteggiare gli extra costi legati alla crisi energetica e all’inflazione. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Conti, il Parlamento chiede ‘flessibilità’ sulle regole Ue’ – pag. 3)

Fisco, il caso degli errori sui rimborsi. L’Agenzia: risolti

30 Aprile 2026 | Corriere della Sera - Massimiliano Jattoni Dall’Asén - Pag. 32

Da oggi pomeriggio la dichiarazione precompilata 2026 sarà disponibile nell’area riservata del sito alla sezione ‘Dichiarazione precompilata’. L’Agenzia delle Entrate rassicura che le anomalie riscontrate nelle scorse settimane nelle Certificazioni Uniche sono state corrette e già ritrasmesse, consentendo l’aggiornamento delle dichiarazioni. Fino al 14 maggio la precompilata sarà consultabile solo in modalità visualizzazione e, in caso di ulteriori errori, i sostituti d’imposta potranno inviare certificazioni rettificative. I contribuenti interessati saranno informati della presenza della Cu rettificativa nel cassetto fiscale con un avviso personalizzato. La precisazione arriva dopo l’allarme lanciato da Cgil e Caaf sulla quota ‘significativa’ di Certificazioni Uniche, contenenti errori tali da compromettere il corretto accesso ai benefici fiscali per i lavoratori dipendenti. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Cgil: rischio precompilate per certificazioni errate Le Entrate: 730 aggiornati’ – pag. 2)

Partite Iva, concordato verso il rinvio al 31 ottobre

30 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - J.M. Del Bo, M.Mobili, G.Parente - Pag. 2

Restyling in corso sul concordato preventivo biennale. Al fine di rendere lo strumento più conveniente e appetibile il viceministro all’Economia, Maurizio Leo ha anticipato che per il biennio 2026-2027 il termine di adesione slitta dal 30 settembre al 31 ottobre. In questo modo si allinea la scadenza con quella per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, Irap e degli Isa. Anche un’altra scadenza è destinata alla proroga, ovvero il rilascio del software per la proposta dell’accordo che per quest’anno slitta dal 15 aprile al 15 maggio. Tempo in più per recepire le modifiche contenute nel decreto fiscale presentato dal FdI che prevede anche ‘premi fedeltà’ per coloro che hanno aderito al patto con il Fisco e che ora devono rinnovarlo. L’intento è quello di alzare le soglie degli esoneri dall’obbligo del visto di conformità per compensare crediti non oltre i 100 mila euro per l’Iva e non oltre i 70 mila euro per imposte dirette e Irap e quelle per apporre il visto o presentare la garanzia per i rimborsi Iva non oltre i 100 mila euro. 

La Ue: aiuti di Stato fino al 70% per trasporti, agricoltura, pesca

30 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Beda Romano - Pag. 4

Lo shock energetico della guerra nel Golfo costringe Bruxelles a varare nuove misure di flessibilità nell’uso degli aiuti di Stato. I settori maggiormente colpiti dalla crisi economica ovvero agricoltura, pesca e trasporti, potranno godere di sussidi nell’acquisto di carburanti e fertilizzanti. Sono previste procedure semplificate e aiuti fino a 50 mila euro per beneficiario, oltre a rimborsi energetici per imprese energivore. Le misure sono temporanee e mirano a contenere gli effetti della crisi. Resta però il dubbio che interventi ad hoc possano distorcere il mercato unico e favorire i Paesi più solidi. La Commissione europea ribadisce che la transizione energetica è la soluzione strutturale alla crisi. Intanto, l’aumento dei costi energetici e le tensioni geopolitiche fanno temere effetti economici duraturi. (Ved. anche Italia Oggi: ‘L’Ue eleva gli aiuti di stato’ – pag. 24)

Scostamento, deroga e nuovo Patto: a cosa punta l’Italia

30 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Gianni Trovati - Pag. 4

Crisi energetica. Il Governo italiano preme per la sospensione generalizzata del Patto di Stabilità sostenendo che la ‘grave congiuntura negativa nella zona euro o nell’Unione nel suo complesso’ che la giustifica vada ‘prevenuta e non subita o attesa’. Visto che la Commissione europea non si muove, Roma ‘non esclude’ di chiedere l’attivazione della clausola nazionale, motivata dalle ‘circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro’ con ‘rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche’. Lo scostamento non sarebbe dagli obiettivi di deficit, ma dalle traiettorie di spesa primaria netta. L’Italia chiederebbe quindi di poter aumentare la spesa pubblica, calcolata al netto di interessi, entrate discrezionali, fondi Ue, cofinanziamenti nazionali e sussidi ciclici alla disoccupazione, più di quanto concordato con Bruxelles nel Piano strutturale di bilancio di fine 2024. 

Iperammortamento, non c’è obbligo di polizza catastrofale

30 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Carmine Fotina - Pag. 11

Esodati da Transizione 5.0. Ieri il Gse ha spedito le prime Pec alle imprese che erano rimaste in coda in relazione agli investimenti del 2025 e che a causa dell’esaurimento delle risorse erano rimaste fuori dal beneficio.  Il decreto fiscale dello scorso 27 marzo ha provveduto a rimettere ordine stanziando nuovi fondi. Lo stesso decreto ha stabilito che alle imprese spetta un credito d’imposta pari all’89,77% di quello spettante con riferimento ai soli investimenti in beni strumentali e spese per la formazione del personale. La nuova versione di Transizione 5.0, che prevede l’iperammortamento attende ora il via libera della Ragioneria dello Stato. Dai primi webinar emerge che per accedere all’iperammortamento non sarà necessario sottoscrivere una polizza catastrofale.

Indagini bancarie legittime solo se l’autorizzazione è nel fascicolo

30 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Galimberti - Pag. 36

La Cassazione tributaria, con l’ordinanza n. 11368/2026 pubblicata lo scorso 27 aprile, mette un limite alla utilizzabilità delle indagini bancarie. Sono legittime solo se l’autorizzazione della Guardia di Finanza è parte integrante dell’avviso di accertamento. Pertanto, se il documento non viene allegato all’atto, il contribuente non può verificare se le indagini che lo riguardano sono state svolte nei limiti di tempo e secondo gli scopi fissati dal Comando generale. La Cassazione cambia dunque orientamento e considera le autorizzazioni ‘provvedimenti legittimanti l’esercizio del potere istruttorio’ e non invece un semplice ‘controllo interno’ della Gdf sul corretto utilizzo dei poteri investigativi. 

Detrazioni familiari a carico, perimetro ridotto nel 730

30 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Gianluca Dan - Pag. 37

Dichiarazioni. Dal 2025 è cambiato il sistema delle detrazioni per familiari a carico. Sono considerati fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2025 hanno maturato un reddito complessivo pari o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, limite elevato a 4 mila euro per i figli di età non superiore a 24 anni comprendendo nel conteggio eventuali redditi dei fabbricati assoggettati a cedolare, le mance per i lavoratori del settore privato e i redditi dei forfettari. Le detrazioni competono per il coniuge non separato, i figli compresi quelli adottivi e i figli conviventi del coniuge deceduto di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30, nonché quelli di età superiore a 30 anni se disabili. Dal 2025 non è più possibile fruire della detrazione per familiari fiscalmente a carico, anche se conviventi con il contribuente, per il coniuge separato, i discendenti dei figli, i generi e le nuove, il suocero  e la suocera e per i fratelli e le sorelle. 

Esodati, le lettere del Gse per compensare i crediti

30 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Luca Gaiani - Pag. 39

Comunicazioni. Per gli esodati del bonus transizioni 5.0 parte la corsa alla compensazione dei crediti entro la fine del 2026. Il Gse, ieri, ha iniziato a trasmettere ai contribuenti le comunicazioni che riconoscono il credito nella misura dell’89,77%. Per la scadenza di lunedì 18 maggio, le imprese interessate sono chiamate a verificare che l’Agenzia delle Entrate abbia confermato il credito inserendolo nel loro cassetto fiscale. Dopo che il Dl 42/2026 ha corretto al rialzo la misura della percentuale di credito attribuita alle imprese che, pur avendo effettuato nel 2025 investimenti con i requisiti transizione 5.0, erano rimaste escluse dal bonus per mancanza di fondi, sono ora in arrivo le comunicazioni con cui il Gse conferma l’importo del credito compensabile. 

Il bonus mobili cambia pelle

30 Aprile 2026 | Italia Oggi - Francesco Cerisano - Pag. 20

Un emendamento al decreto fiscale potrebbe cambiare pelle al bonus mobili ed elettrodomestici. Il bonus, dal 2027, potrebbe diventare strutturale e sarà ancorato ad una percentuale, pari al 15%, del totale delle spese di ristrutturazioni edilizie ammesse alla detrazione Irpef del 50%. La modifica eviterebbe di dover ogni anno  riprorogare l’agevolazione e avrebbe un doppio beneficio: consentire il potenziale superamento dell’attuale tetto di 5 mila euro ed evitare alcuni utilizzi impropri dell’attuale bonus che, essendo previsto in cifra fissa, spingerebbe a realizzare piccoli interventi di ristrutturazione edilizia pur di poterne usufruire. 

Ocse, ok ai crediti d’imposta

30 Aprile 2026 | Italia Oggi - Matteo Rizzi - Pag. 23

Una guida pubblicata dall’Ocse analizza come progettare stimoli agli investimenti. L’organizzazione parigina promuove gli incentivi fiscali costruiti sul modello dell’iperammortamento e dei crediti d’imposta per gli investimenti, in quanto collegano il beneficio fiscale alla spesa effettivamente sostenuta dalle imprese. Il documento distingue due tipologie di incentivi fiscali: quelli basati sulle spese e quelli basati sul reddito. I primi, come crediti d’imposta, deduzioni o ammortamenti accelerati, sono considerati più efficienti perché collegano direttamente il beneficio fiscale all’investimento effettuato. I secondi, come esenzioni o aliquote ridotte sugli utili, tendono a favorire imprese già redditizie, che in molti casi non necessitano di un incentivo per investire. Questo comporta un rischio di inefficienza, con risorse pubbliche destinate a sostenere attività che si sarebbero comunque realizzate. 

Novità Fiscali

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori. 

I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura. 

Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione. 

L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.

Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali. 

Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte. 

La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale. 

Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus: 

  • impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
  • mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
  • commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.

 

Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’

 

L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor. 

Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello. 

Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.

Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. 

‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’. 

L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’. 

La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.

 

Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo

 

L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente. 

La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza. 

Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa. 

 

Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici

 

Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore. 

Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori. 

Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata. 

 

Conclusioni

 

Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti. 

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta. 

Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.

Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026. 

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc). 

Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.

L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108. 

Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024. 

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024. 

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. 

Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. 

Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti. 

La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’. 

Link utili

Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.it
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili http://www.cndcec.it
Consiglio Nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro http://www.consulentidellavoro.it
Il Sole 24 Ore http://www.ilsole24ore.com
Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro http://www.inail.it
Istituto Nazionale Previdenza Sociale http://www.inps.it
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali http://www.lavoro.gov.it
Ministero dell’Economia e delle Finanze http://www.tesoro.it
Ministero dello Sviluppo Economico http://www.sviluppoeconomico.gov.it
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di NAPOLI http://http://www.odcec.napoli.it
Poste Italiane http://www.poste.it
Quotidiano “IL MATTINO” di Napoli http://www.ilmattino.it
Quotidiano economico “ITALIA OGGI” http://www.italiaoggi.it
SIREV – Società Italiana di Revisione Aziendale http://www.sirev.it

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