Galdieri & Partners

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ATTIVITA' DI CONSULENZA

Ai propri clienti offre Consulenza ed Assistenza in materia di:

  • Impianto e tenuta della contabilità;
  • Adempimenti Tributari;
  • Valutazioni, perizie e pareri di società commerciali;
  • Contrattualistica commerciale;
  • Trasformazione, scissione e fusione di società;
  • Liquidazione di aziende;
    Amministrazione,
  • sistemazione ristrutturazione di patrimoni;
  • Patrocinio innanzi alla Giurisdizione Tributaria;
  • Consulenza del lavoro.

 

Nel gennaio 2004, tra i professionisti dello Studio Galdieri, è stata costituita la SIREV – Società Italiana di Revisione Aziendale con lo scopo di fornire servizi in materia di Organizzazione e Revisione di Aziende ai sensi della Legge 23/11/1939 N.1966, del R.D. 23/04/1940 N.531, e del D.P.R. 31/03/1975 N.136, nonche’ ai sensi della legislazione Nazionale e Comunitaria in materia di organizzazione e revisione contabile di qualsiasi altra attività connessa.

LA SOCIETA’ OFFRE AI PROPRI CLIENTI I SEGUENTI SERVIZI:

  • Revisione contabile legale e volontaria di bilanci annuali e straordinari
  • Controllo contabile nelle società di capitali
  • Valutazione e monitoraggio dell’attendibilità del sistema di controllo interno
  • Consulenza in materia di Controllo di Gestione
  • Due Diligences e Revisioni Speciali a supporto delle operazioni straordinarie

La SIREV Società Italiana di Revisione Aziendale s.a.s. è abilitata all’esercizio dell’attività di revisione ed è iscritta presso il Registro dei Revisori Contabili – Ministero della Giustizia – al n. 132230 D.M. del 22/04/2004

NORMATTIVA – il portale della Legge vigente http://www.normattiva.it

Banca Dati Tributaria – Norme, Circolari e Risoluzioni
La Banca Dati del sito “AGENZIA DELLE ENTRATE” online
Servizio di documentazione economico finanziaria VAI AL SITO

 

Lo Studio

Da un’idea di Carmelo Galdieri, già Manager e Dirigente di Aziende italiane di medie dimensioni, nel marzo del 1981 insieme al figlio Vincenzo viene costituito lo Studio Tributario Galdieri.
Nel corso degli anni lo Studio matura significativa esperienza in materia Aziendale/Societaria, Tributaria e Contrattuale, seguendo le evoluzioni più innovative dell’attività professionale ed avviando un’intensa attività formativa rivolta alle esigenze dei clienti secondo le radicali innovazioni delle norme tributarie italiane e dei principi di controllo, gestione e revisione aziendale.
Nei quarant’anni di attività professionale lo studio assume una struttura associativa fino all’attuale che prevede oltre ai soci fondatori, professionisti associati e diversi collaboratori esterni.

Ad oggi si avvale della collaborazione di professionisti abilitati alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e Revisore Contabile.

Chi Siamo

Rag. CARMELO GALDIERI

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Revisore Legale dei Conti

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Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli – sez.A
Revisore Legale dei Conti
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“Valutazione Azienda,Bilancio,Principi contabili”
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Scadenze Fiscali

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Rassegna Stampa

Bonus casa in frenata, l’Irpef sale per i redditi da 29 mila euro

11 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 5

Agevolazioni. Con le dichiarazioni dei redditi di quest’anno inizierà a vedersi il calo del bonus casa. Ad essere coinvolti sono almeno un contribuente su quattro, ma la percentuale sfiora il 52% tra coloro che dichiarano un reddito oltre i 29 mila euro, con punte del 70%-80% nelle fasce reddituali più alte. Per questi soggetti i bonus casa nelle ultime dichiarazioni hanno alleviato il peso dell’imposta di 1-2 punti in termini di aliquota effettiva media, contando anche l’ecobonus.Quanto e per chi si ridurrà il risparmio fiscale lo si vedrà dal 14 maggio, quando sarà possibile modificare e inviare il modello 730 precompilato. In quel momento molti proprietari di immobili vedranno concretamente i tagli varati dai Governi per contenere la spesa pubblica gravata dal Superbonus. Quest’anno incide il mix di detrazioni ridotte, tetto agli oneri e minori spese.

Opzioni, revoche e garanzie Iva vanno ai tempi supplementari

11 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Matteo Balzanelli, Massimo Sirri - Pag. 20

Dopo la scadenza del 30 aprile per i contribuenti Iva è tempo di pensare ai nuovi appuntamenti. Entro il 29 luglio, infatti, è possibile ancora presentare la dichiarazione relativa al 2025, evitando che diventi omessa a tutti gli effetti.  Potrà essere trasmessa anche una dichiarazione integrativa di un modello già inviato, beneficiando così delle sanzioni per la dichiarazione inesatta. In questa fase è possibile accorgersi di dimenticanze in materia di opzioni e revoche di cui al quadro VO della dichiarazione. In caso di opzioni e revoche Iva la dichiarazione è solo inesatta. Per la liquidazione Iva di gruppo, invece, l’opzione va indicata preventivamente nel quadro VG. In caso di omissioni, può valere la ‘remissio in bonis’, con integrazione e sanzione fissa. Entro 90 giorni è possibile presentare le garanzie Iva di gruppo, evitando sanzioni maggiori. 

Beni strumentali, la plusvalenza porta al ricalcolo dell’acconto

11 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giorgio Gavelli - Pag. 21

Le novità introdotte con la legge di Bilancio 2026 sulle modalità con cui le plusvalenze concorrono alla determinazione del reddito imponibile delle imprese non impattano sulla compilazione della dichiarazione né modificano il calcolo delle imposte sui redditi da versare a saldo. Tuttavia, possono avere un significativo effetto sugli acconti d’imposta 2026, tanto è vero che le istruzioni segnalano l’intervenuta novità. L’impatto sulla compilazione si avrà, invece, per le imprese che, con il modello Redditi 2026, si troveranno a dichiarare un periodo d’imposta iniziato dopo il 31 dicembre 2025, in quanto in tal caso le modifiche si applicano anche sulla determinazione del reddito imponibile. Nessuna novità, invece, su saldi e acconti d’imposta per le imprese che hanno percepito dividendi o hanno realizzato plusvalenze agevolate Pex.

Spese di trasferta tracciabili: rimborsi in Redditi 2026

11 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Stefano Vignoli - Pag. 22

I modelli dichiarativi 2026 fanno i conti con le novità introdotte dalla manovra 2025. Le spese rimborsate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea per trasferte o missioni del dipendente non sono imponibili per il lavoratore e sono deducibili per l’impresa anche ai fini Irap, a condizione che, dal 1°gennaio 2025, vengano pagate con versamento bancario/postale o con altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del Dgls 241/1997. In pratica, il trattamento fiscale per il dipendente e l’impresa va di pari passo: in carenza di pagamento tracciabile, la penalizzazione è duplice in quanto il rimborso è assoggettato a imposte e contributi e, inoltre, la società non deduce il costo, riflettendosi in una doppia tassazione. Il vincolo di tracciabilità riguarda anche i rimborsi effettuati da e in favore di lavoratori autonomi.

Conferimento di partecipazioni elusivo senza sostanza economica

11 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giorgio Gavelli, Alessandro Germani - Pag. 23

Dalla sentenza n. 50 depositata lo scorso 5 febbraio pronunciata dalla Cgt di Bergamo emerge che costituisce abuso del diritto l’operazione di conferimento della partecipazione effettuata da una persona fisica in regime di neutralità se l’operazione è priva di sostanza economica e non supportata da ragioni extrafiscali apprezzabili. L’indebito vantaggio fiscale contestato dall’Agenzia riguarda la mancata emersione di materia imponibile sul conferimento del controllo che ha così potuto beneficiare della neutralità indotta. La contestazione delle Entrate parrebbe confinata al materiale conferimento e non alla successiva cessione in Pex. Detto diversamente, sembrerebbe che l’Agenzia abbia contestato il conferimento come atto privo di sostanza economica. 

Motorsport e pubblicità, tra evento e clientela collegamento visibile

11 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Davide Greco - Pag. 23

La Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, nella sentenza n. 55 dello scorso 28 gennaio, ha sostenuto che il criterio degli obiettivi perseguiti rappresenta il discrimen tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità. Le prime sono sostenute per accrescere l’immagine della società e le sue possibilità di sviluppo, senza che sussista un’aspettativa di incremento delle vendite; le seconde, invece, sono direttamente finalizzate alla promozione dei prodotti e dei servizi commercializzati. I giudici tributari hanno contestato ad una società italiana la deducibilità, per carenza di inerzia, dei costi sostenuti per una sponsorizzazione nel campionato Fia di Formula 2. Il contratto prevedeva l’esposizione del marchio aziendale sulla livrea di alcune vetture di una scuderia e la sua diffusione attraverso ulteriori strumenti promozionali. 

Un iperammortamento in salita

11 Maggio 2026 | Italia Oggi - Bruno Pagamici - Pag. 7

Aumentano gli adempimenti burocratici legati all’iperammortamento. E crescono, pure, i costi di procedura. In aggiunta alle 3 comunicazioni obbligatorie già operative, vengono richieste 2 comunicazioni periodiche annuali contenenti le informazioni relative ai costi per gli investimenti agevolabili realizzati, all’incentivo che è stato utilizzato nell’anno e all’incentivo che si prevede di utilizzare. Attenzione anche agli investimenti per l’autoproduzione energetica che non possono sviluppare tecnicamente una capacità produttiva sul piano energetico superiore al 105% del necessario per evitare la vendita speculativa a terzi di energia prodotta con gli incentivi fiscali. È quanto prevede il decreto attuativo del nuovo piano Transizione 5.0, che agevola con l’iperammortamento gli investimenti realizzati nel periodo 2026-2028. 

Risanamento, 10 errori da evitare

11 Maggio 2026 | Italia Oggi - Francesco Sbraletta - Pag. 8

I piani di risanamento devono costituire un percorso logico chiamato a spiegare come l’azienda possa rimanere sul mercato e a quali condizioni. Questa è la novità sostanziale che caratterizza il Codice della crisi d’impresa. Il piano non va valutato solo per il risultato finale promesso, ma per il metodo che collega diagnosi, interventi, numeri, finanza e controllo. La lista di controllo della composizione negoziata, aggiornata dal decreto dirigenziale, ha reso chiaro questo cambiamento: il piano deve essere sottoposto a un’analisi di coerenza, e l’aspetto è chiamato a verificarne la ragionevole perseguibilità. La stessa impostazione emerge dall’art. 56 del Codice della crisi, che richiede al piano attestato di indicare situazioni economico-patrimoniale e finanziaria, cause della crisi, strategie d’intervento, tempi, costi, ricavi attesi, fabbisogno finanziario e relative coperture. 

Azione di responsabilità rapida

11 Maggio 2026 | Italia Oggi - Alessandro Felicioni - Pag. 9

Dal 2026 i curatori avranno solo due anni dall’apertura della liquidazione giudiziale per avviare azioni di responsabilità, pena la decadenza. Si passa in questo modo da un termine ampio (5 anni) a una scadenza fissa non prorogabile. La riforma del Dlgs 47/2026 obbliga i curatori ad accelerare verifiche contabili e valutazioni, soprattutto nei casi societari complessi. Restano dubbi sulle procedure già in corso, specie quelle aperte da oltre due anni, per il rischio di effetti retroattivi. Nel concordato liquidatorio il termine biennale vale espressamente, mentre nel concordato in continuità restano incertezze interpretative. Le azioni di responsabilità dovranno essere valutate prima e in modo più concreto nei piani di risanamento e liquidazione. 

Illeciti fiscali, il rischio è esteso

11 Maggio 2026 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 13

Da due ordinanze della Cassazione tributaria, entrambe del 2026, emerge che il commercialista può essere punito dal fisco in concorso con la società cliente.  Il professionista può essere sanzionato in via amministrativa a titolo di concorso nella violazione tributaria compiuta dall’ente con personalità giuridica, anche se non tiene la contabilità ma è soltanto incaricato di inviare le dichiarazioni all’Erario. Il tutto, però, a patto che il lavoratore autonomo abbia compiuto azioni o omissioni che agevolano la commissione di violazioni tributarie e che ne attestano il coinvolgimento al fine del concorso di persone nell’illecito. 

Sul 110% margini sotto la lente

11 Maggio 2026 | Italia Oggi - Francesco Campanari - Pag. 14

Con la risoluzione n. 17/E dello scorso 29 aprile l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dei compensi del general contractor. Il documento distingue tra chi si limita a coordinare l’attività di professionisti e imprese, senza diritto ad agevolazioni, e chi, invece, assume l’obbligazione di realizzare i lavori, mantenendo la piena detraibilità delle spese. Secondo l’Agenzia, quando il margine dell’appaltatore sia riconducibile ad attività di mero coordinamento questo non sarà detraibile nell’ambito del Superbonus. Quando invece la fattura del general contractor recasse esclusivamente corrispettivi riconducibili all’esecuzione dell’appalto, gli uffici delle Entrate non potranno che riconoscerne la detraibilità, a meno che non motivino specificamente le ragioni per ricondurre una parte di essi ad attività di mero coordinamento. 

Novità Fiscali

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori. 

I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura. 

Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione. 

L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.

Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali. 

Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte. 

La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale. 

Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus: 

  • impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
  • mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
  • commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.

 

Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’

 

L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor. 

Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello. 

Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.

Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. 

‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’. 

L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’. 

La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.

 

Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo

 

L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente. 

La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza. 

Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa. 

 

Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici

 

Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore. 

Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori. 

Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata. 

 

Conclusioni

 

Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti. 

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta. 

Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.

Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026. 

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc). 

Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.

L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108. 

Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024. 

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024. 

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. 

Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. 

Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti. 

La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’. 

Link utili

Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.it
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili http://www.cndcec.it
Consiglio Nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro http://www.consulentidellavoro.it
Il Sole 24 Ore http://www.ilsole24ore.com
Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro http://www.inail.it
Istituto Nazionale Previdenza Sociale http://www.inps.it
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali http://www.lavoro.gov.it
Ministero dell’Economia e delle Finanze http://www.tesoro.it
Ministero dello Sviluppo Economico http://www.sviluppoeconomico.gov.it
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di NAPOLI http://http://www.odcec.napoli.it
Poste Italiane http://www.poste.it
Quotidiano “IL MATTINO” di Napoli http://www.ilmattino.it
Quotidiano economico “ITALIA OGGI” http://www.italiaoggi.it
SIREV – Società Italiana di Revisione Aziendale http://www.sirev.it

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