Galdieri & Partners

commercialisti e revisori contabili

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dal 1981

Commercialisti e Revisori Contabili Associati

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ATTIVITA' DI CONSULENZA

Ai propri clienti offre Consulenza ed Assistenza in materia di:

  • Impianto e tenuta della contabilità;
  • Adempimenti Tributari;
  • Valutazioni, perizie e pareri di società commerciali;
  • Contrattualistica commerciale;
  • Trasformazione, scissione e fusione di società;
  • Liquidazione di aziende;
    Amministrazione,
  • sistemazione ristrutturazione di patrimoni;
  • Patrocinio innanzi alla Giurisdizione Tributaria;
  • Consulenza del lavoro.

 

Nel gennaio 2004, tra i professionisti dello Studio Galdieri, è stata costituita la SIREV – Società Italiana di Revisione Aziendale con lo scopo di fornire servizi in materia di Organizzazione e Revisione di Aziende ai sensi della Legge 23/11/1939 N.1966, del R.D. 23/04/1940 N.531, e del D.P.R. 31/03/1975 N.136, nonche’ ai sensi della legislazione Nazionale e Comunitaria in materia di organizzazione e revisione contabile di qualsiasi altra attività connessa.

LA SOCIETA’ OFFRE AI PROPRI CLIENTI I SEGUENTI SERVIZI:

  • Revisione contabile legale e volontaria di bilanci annuali e straordinari
  • Controllo contabile nelle società di capitali
  • Valutazione e monitoraggio dell’attendibilità del sistema di controllo interno
  • Consulenza in materia di Controllo di Gestione
  • Due Diligences e Revisioni Speciali a supporto delle operazioni straordinarie

La SIREV Società Italiana di Revisione Aziendale s.a.s. è abilitata all’esercizio dell’attività di revisione ed è iscritta presso il Registro dei Revisori Contabili – Ministero della Giustizia – al n. 132230 D.M. del 22/04/2004

NORMATTIVA – il portale della Legge vigente http://www.normattiva.it

Banca Dati Tributaria – Norme, Circolari e Risoluzioni
La Banca Dati del sito “AGENZIA DELLE ENTRATE” online
Servizio di documentazione economico finanziaria VAI AL SITO

 

Lo Studio

Da un’idea di Carmelo Galdieri, già Manager e Dirigente di Aziende italiane di medie dimensioni, nel marzo del 1981 insieme al figlio Vincenzo viene costituito lo Studio Tributario Galdieri.
Nel corso degli anni lo Studio matura significativa esperienza in materia Aziendale/Societaria, Tributaria e Contrattuale, seguendo le evoluzioni più innovative dell’attività professionale ed avviando un’intensa attività formativa rivolta alle esigenze dei clienti secondo le radicali innovazioni delle norme tributarie italiane e dei principi di controllo, gestione e revisione aziendale.
Nei quarant’anni di attività professionale lo studio assume una struttura associativa fino all’attuale che prevede oltre ai soci fondatori, professionisti associati e diversi collaboratori esterni.

Ad oggi si avvale della collaborazione di professionisti abilitati alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e Revisore Contabile.

Chi Siamo

Rag. CARMELO GALDIERI

(1931-2019) – Fondatore


Revisore Legale dei Conti

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Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli – sez.A
Revisore Legale dei Conti
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“Valutazione Azienda,Bilancio,Principi contabili”
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N.Iscrizione 971 – cat. VII°
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Scadenze Fiscali

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Rassegna Stampa

La sfida di Meloni al Senato ‘Con noi diminuite le tasse’

14 Maggio 2026 | Corriere della Sera - Adriana Logroscino - Pag. 8

Nel primo premier time al Senato dopo un anno, Giorgia Meloni ha difeso l’operato del Governo, respingendo le accuse di essere distante dal ‘Paese reale’ e sostenendo di mantenere ancora il consenso degli italiani dopo 3 anni e mezzo di mandato. Ha avuto momenti di scontro con le opposizioni, in particolare con Matteo Renzi, il Pd e il M5S, accusandoli di avanzare poche proposte concrete e ricordando le responsabilità dei governi precedenti. La premier ha indicato come priorità il sostegno a lavoratori e imprese, puntando su crescita economica, occupazione e riduzione della pressione fiscale. Sul caro energia ha rivendicato il decreto bollette e annunciato entro l’estate provvedimenti per rilanciare il nucleare in Italia. Dialogo aperto con le opposizioni per collaborare sulle difficoltà economiche del Paese.  Meloni ha difeso i risultati del Governo su occupazione, Sud, casa e sanità.

Decreto fiscale, il caso telemarketing. Oggi la fiducia

14 Maggio 2026 | Corriere della Sera - Enrico Marro - Pag. 34

Sparisce l’emendamento sul telemarketing selvaggio dal decreto fiscale. La relatrice al testo ha detto che non è stata trovata l’unanimità necessaria. Le opposizioni attaccano, per il M5S il decreto fiscale è diventato un decreto omnibus. In ogni caso l’emendamento sul telemarketing che puntava ad estendere il divieto di telemarketing aggressivo, già in vigore sui contratti di luce e gas, anche agli operatori delle telecomunicazioni, è stato trasformato in un ordine del giorno che impegna il Governo a provvedere non appena possibile. Tra gli emendamenti che ieri hanno avuto il via libera figura la proposta della Lega che estende anche alla rottamazione 5 delle cartelle esattoriali i 5 giorni di tolleranza sul ritardato pagamento delle rate. Oggi il Governo chiederà la fiducia sul decreto che poi passerà alla Camera per essere convertito entro il 26 maggio. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Duello sul divieto di telemarketing ma l’estensione alle tlc non passa’ – pag. 2)

Più tempo per il concordato Pagamenti Pa, stretta allentata

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 2

Dopo il via libera della commissione Finanze il decreto fiscale, oggi, arriva a Palazzo Madama con la prima lettura e con l’ennesimo voto di fiducia. In sintesi le modifiche apportate al testo evidenziano che l’adesione al concordato preventivo biennale dovrà avvenire entro il 31 ottobre e sono previste nuove soglie per le partite Iva meno affidabili. Sempre in caso di accordo con il Fisco diventa deducibile l’iperammortamento. Arriva la rottamazione 5 con un percorso su misura anche per le cartelle relative a multe stradali dei Comuni, Imu, Tari e altri tributi amministrati dagli enti locali.  Per chi ha già aderito alla definizione agevolata per le cartelle su crediti erariali o contributivi scatta la tolleranza di 5 giorni per il pagamento della prima e unica rata del piano. Dopo il pressing dei professionisti viene allentata la stretta sui pagamento della Pa in vigore dal prossimo 15 giugno: l’obbligo di compensazione con eventuali debiti iscritti a ruolo e non saldati scatterà soltanto se le cartelle non onorate sono di importo complessivo pari almeno a 5 mila euro. 

Rottamazione quinquies per Imu, Tari e multe: domande entro ottobre

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Pasquale Mirto - Pag. 2

Anche i carichi degli enti territoriali affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione potranno entrare nella rottamazione quinques disciplinata dal decreto fiscale per il quale è iniziato l’iter di conversione. Si tratta di un’autonoma forma di definizione agevolata disciplinata dalla norma statale, il cui perimetro non può essere modificato dal Comune. Pertanto, non servirà approvare alcun regolamento, ma solo una delibera consiliare con la quale si aderisce alla rottamazione erariale. Oggetto della rottamazione sono tutti i carichi affidati ad Ader dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 riguardanti debiti tributari come, ad esempio, per Imu e Tari, patrimoniali (rette scolastiche) e sanzioni al Codice della strada. Restano esclusi i debiti derivanti dalle pronunce della Corte dei conti. Entro il prossimo 30 giugno i Comuni sono chiamati a decidere per l’adesione. 

Nuovo Testo unico con spazio autonomo alla global minimum tax

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - M.Mo., G.Par. - Pag. 2

Via libera della Commissione Finanze della Camera al nuovo Testo unico delle imposte sui redditi. Tre le osservazioni formulate al Governo. La prima è costituita dall’invito a valutare ‘una definizione più coerente della partizione interna’ e ‘l’introduzione di un’autonoma partizione’ per la global minimum tax. Il Governo viene anche esortato a tenere aggiornato ‘lo schema di testo unico con le innovazioni normative introdotte nell’ordinamento successivamente alla sua adozione’. Un emendamento al decreto fiscale consente alle Regioni di far riferimento alle norme precedenti ai Testi unici fino alla loro entrata in vigore che è stata differita al 1°gennaio 2027.

Modello 730, da oggi al via le modifiche dei dati e gli invii

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Cristina Bartelli - Pag. 3

Da oggi, 14 maggio, sarà possibile modificare e inviare all’Agenzia delle Entrate il modello 730. Il contribuente ha la possibilità anche di trasmettere il modello autonomamente, ovvero senza l’ausilio di professionisti né intermediari: lo scorso anno i modelli fai-da-te sono stati 5 milioni. Chi si accorgerà di aver commesso errori avrà la possibilità di annullare la dichiarazione e di provvedere ad un reinvio entro termini ben precisi. Se da oggi  scatta la possibilità di modificare il 730 e di provvedere alla trasmissione, dal 19 maggio il contribuente potrà annullare da solo la dichiarazione precedente e inviarne una nuova. Questa possibilità potrà essere sfruttata una sola volta e potrà essere utilizzata fino al 22 giugno. L’invio della nuova dichiarazione potrà essere fatto dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento della precedente. Dopo questa data o si presenta il modello Redditi correttivo entro il 2 novembre o la dichiarazione 730 integrativa entro il 26 ottobre. Per l’invio dell’integrativa è necessario avvalersi di un Caf o di un professionista abilitato. 

Rimborsi spese mediche, puzzle di regole in dichiarazione

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marcello Tarabusi - Pag. 3

Sui rimborsi delle spese mediche le regole cambiano a seconda della loro origine e dell’anno di percezione. La regola dispone che le spese e gli oneri sono detraibili o deducibili nei limiti in cui sono rimasti effettivamente a carico del contribuente. Se una spesa viene rimborsata nell’anno in cui è sostenuta, questa non è rimasta a carico, e il beneficio si perde. Se, invece, il rimborso arriva in anni successivi, il bonus resta, ma il rimborso è tassato nell’anno di incasso. Se il rimborso è parziale, la detrazione o deduzione si calcola sulla parte non rimborsata. Sono previste, però, molte eccezioni. Come le coperture sanitarie con premi o contributi non detraibili o non deducibili, per cui le spese restano detraibili e i rimborsi non sono tassati. Se invece premi o contributi sono fiscalmente agevolati, i rimborsi annullano il beneficio o diventano imponibili negli anni successivi. Le regole cambiano tra polizze, fondi sanitari e società di mutuo soccorso, ciascuno con limiti e trattamenti diversi. 

Iperammortamento, fruizione vincolata all’interconnessione

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Roberto Lenzi - Pag. 31

Tra gli aspetti più rilevanti della nuova disciplina dell’iperammortamento emerge che solo l’avvenuta interconnessione rende possibile l’invio della comunicazione di ultimazione dell’investimento. In ogni caso la comunicazione va inviata entro il 15 novembre 2028. La novità è significativa se confrontata con l’impostazione originaria del Piano Industria 4.0. Il nuovo testo restringe la flessibilità procedurale che caratterizzava il Piano. L’invio della comunicazione finale dopo l’interconnessione non è solo una comunicazione di ultimazione dell’investimento ma anche di avvenuta interconnessione. La comunicazione conclusiva non fotografa semplicemente l’acquisto o la consegna del bene, ma presuppone che l’investimento abbia già raggiunto la condizione tecnica necessaria per accedere all’agevolazione che viene certificata dal tecnico che rilascia la certificazione di interconnessione. 

Obbligo di doppia comunicazione

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Ro.L. - Pag. 31

Sono due le comunicazioni annuali che interessano l’iperammortamento. La prima del 20 gennaio contiene i dati relativi agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio. La sua funzione è prevalentemente ricognitiva e previsionale. La seconda integrativa del 30 giugno contiene invece l’indicazione del piano di ammortamento delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio. Questo adempimento consente di collegare il monitoraggio non solo alla realizzazione dell’investimento, ma anche alla dinamica temporale di utilizzo del beneficio. In sostanza, la prima comunicazione di gennaio aggiorna lo stato dell’investimento e dell’uso previsto del beneficio, quella di giugno monitora la distribuzione dell’incentivo nel tempo. 

Tp, le modifiche sul prezzo non hanno rilevanza Iva

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Barbara Rossi, Benedetto Santacroce - Pag. 34

La Corte di giustizia Ue nella causa C-603/24 è intervenuta in materia di Tp adjustment ai fini Iva affermando due principi. L’aggiustamento del prezzo di trasferimento non determinato quale corrispettivo di una specifica prestazione di servizio non ha rilevanza Iva. La valutazione va fatta sulla base delle singole clausole contrattuali che legano le imprese del gruppo. Il caso valutato dalla Corte nasce dalla struttura operativa definita tra l’Oem (Original Equipment Manufacturer) e la sua consociata portoghese (c.d. National Sale Company). Secondo i giudici di Lussemburgo per definire il trattamento Iva del Tp adjustment non si può prescindere dall’analisi del caso di specie e dagli accordi contrattuali. Dovrà essere valutato attentamente se l’eventuale aggiustamento ai fini del Tp sia il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi o un aggiustamento del prezzo  di operazioni effettuate tra le parti. 

Soggetti Isa, le tasse a luglio

14 Maggio 2026 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi, Andrea Bongi - Pag. 20

Al webinar sulle dichiarazioni organizzato dalla Fondazione centro studi dei commercialisti il viceministro all’Economia, Maurizio Leo ha dichiarato che a luglio arriverà la proroga del termine di pagamento delle imposte per i soggetti Isa in conseguenza del ritardo nel rilascio del software per il calcolo degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Il differimento dovrebbe portare il termine di pagamento dalla data ordinaria del 30 giugno al 20 luglio 2026, con la possibilità di effettuare anche il versamento con la maggiorazione dello 0,4% entro il 20 agosto. Possibili modifiche anche al concordato preventivo biennale. Allo studio l’aumento della riduzione dei termini di accertamento da 1 a 2 anni prevista in conseguenza dell’acquisizione del regime premiale Isa oltre alla possibilità di scomputare al reddito proposto dal fisco anche il beneficio conseguente alla fruizione dell’iperammortamento. 

Nuove liti fiscali in calo del 10%

14 Maggio 2026 | Italia Oggi - Giovanni Galli - Pag. 22

Si riduce il contenzioso nel processo tributario, grazie alla digitalizzazione e al Pnrr. Nell’ultimo biennio le nuove liti sono diminuite del 10% e quelle definite sono aumentate del 2,8%. In primo grado di giudizio i ricorsi nel 2025 sono scesi del 14,6% rispetto al 2024 e nel primo trimestre 2026 il contenzioso è già in flessione dell’8,1%. Il valore dei giudizi tributari lo scorso anno è stato di 24,2 miliardi: in primo grado 16 miliardi, in appello 8,2 miliardi. Il Sud è in testa per litigiosità, con la Campania prima. È quanto emerso dall’audizione del direttore del dipartimento della giustizia tributaria del Mef, Fiorenzo Sirianni in audizione dinanzi alla commissione bicamerale sull’Anagrafe tributaria. 

Timbro fai da te, superbonus ko

14 Maggio 2026 | Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 23

Dalla sentenza n. 2395 dello scorso 4 maggio pronunciata dal Tribunale di Firenze emerge che il timbro ‘autoprodotto’ dal professionista e non fornito dal Collegio professionale rende invalida l’asseverazione Superbonus e travolge l’intera procedura fiscale del 110%, con conseguente responsabilità risarcitoria del tecnico per tutti i danni subiti dal committente. Dalla sentenza emerge un falso materiale idoneo a incidere direttamente sulla qualificazione soggettiva del dichiarante. Il professionista chiamato ad apporre il visto di conformità deve verificare l’effettiva iscrizione del tecnico asseveratore al relativo ordine o collegio professionale, trattandosi di requisito essenziale dell’atto. Il timbro ‘autoprodotto’ integra un falso idoneo ad incidere direttamente sulla qualificazione soggettiva del dichiarante e rende l’asseverazione originariamente invalida. 

Novità Fiscali

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori. 

I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura. 

Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione. 

L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.

Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali. 

Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte. 

La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale. 

Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus: 

  • impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
  • mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
  • commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.

 

Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’

 

L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor. 

Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello. 

Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.

Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. 

‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’. 

L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’. 

La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.

 

Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo

 

L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente. 

La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza. 

Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa. 

 

Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici

 

Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore. 

Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori. 

Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata. 

 

Conclusioni

 

Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti. 

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta. 

Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.

Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026. 

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc). 

Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.

L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108. 

Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024. 

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024. 

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. 

Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. 

Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti. 

La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’. 

Link utili

Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.it
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili http://www.cndcec.it
Consiglio Nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro http://www.consulentidellavoro.it
Il Sole 24 Ore http://www.ilsole24ore.com
Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro http://www.inail.it
Istituto Nazionale Previdenza Sociale http://www.inps.it
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali http://www.lavoro.gov.it
Ministero dell’Economia e delle Finanze http://www.tesoro.it
Ministero dello Sviluppo Economico http://www.sviluppoeconomico.gov.it
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di NAPOLI http://http://www.odcec.napoli.it
Poste Italiane http://www.poste.it
Quotidiano “IL MATTINO” di Napoli http://www.ilmattino.it
Quotidiano economico “ITALIA OGGI” http://www.italiaoggi.it
SIREV – Società Italiana di Revisione Aziendale http://www.sirev.it

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