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Circolare novità legge di stabilità per il 2015
21/01/2015

Gentile cliente,
con la presente circolare, intendiamo informarla su alcune novità di rilievo introdotte in materia IVA dalla legge di stabilità 2015.

ESTENSIONE DEL "REVERSE CHARGE" (Inversione contabile) con l’art. 1 co. 629 lett.a) della legge di stabilità per il 2015 il legislatore ha modificato l’art. 17 co. 6 del DPR 633/72 (legge IVA) estendendo l’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) a nuove fattispecie ovvero, “ l’imposta (IVA) è applicata dall’acquirente, soggetto passivo d’imposta, nel caso in cui l’operazione abbia ad oggetto prestazione di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Per quanto riguarda i soggetti interessati, a differenza di quanto previsto per le prestazioni di servizi di subappalto nel settore edile, per le quali è richiesto di rientrare "oggettivamente" nel settore edile, nella nuova e diversa previsione non vi è alcun requisito soggettivo da verificare in relazione al soggetto passivo che pone in essere l’operazione.
Dunque non rileva il codice attività attribuito al soggetto, mentre occorre dare rilevanza esclusivamente all’oggetto della prestazione posta in essere, indipendentemente dal settore in cui opera il committente.

Sono escluse dal reverse charge le operazioni rientranti nell’ambito delle cessioni di beni, in quanto la norma si riferisce esplicitamente alle sole prestazioni di servizi.

È di fondamentale importanza il riferimento agli "edifici": conseguentemente, sono escluse dal nuovo regime di reverse charge le prestazioni afferenti beni mobili, come ad esempio il completamento di un macchinario o la pulizia dello stesso.
Non è agevole comprendere, in mancanza di chiarimenti ufficiali, l'ambito oggettivo delle "prestazioni di completamento relative ad edifici", poiché il termine potrebbe includere anche interventi di manutenzione.

La novità del reverse charge introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, riguarda solo i documenti IVA emessi nei confronti dei soggetti passivi IVA e non, per esempio, verso le persone fisiche o i condomìni, privi di partita IVA.
Per i servizi verso persone fisiche o condomìni senza partita IVA, le regole di fatturazione non sono cambiate: si continua ad emettere le fatture con IVA. Se la fattura è emessa verso soggetti passivi IVA (imprese o professionisti) dal 1.01.2015 non deve essere esposta l’IVA e deve essere inserita la dicitura “reverse charge, ai sensi dell'art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. n. 633/1972”.
Questa novità riguarda tutte le operazioni “effettuate” dal 1.01.2015: considerando che si tratta di “servizi”, il momento di effettuazione dell'operazione coincide con il pagamento del corrispettivo, eventualmente anticipato al momento della fatturazione, se il documento Iva viene emesso prima del pagamento.

Quindi, al di fuori di quest'ultimo caso, anche per le prestazioni del 2014, pagate nel 2015, si applicherà il meccanismo del reverse charge. Si consiglia, se non strettamente necessario/obbligatorio, di attendere i necessari chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria, prima di procedere alla fatturazione di tali operazioni con effetto dal 2015, per meglio comprendere l'ambito delle operazioni interessate e le concrete modalità di fatturazione.

CESSIONI DI BANCALI IN LEGNO
Per le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario (acquirente), se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato (regime Iva dei “rottami”).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti

 

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telefono centralino: 081 470379 
telefax automatico: 081 0107035
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vgaldieri@galdieri.it
 
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