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Circolare novità legge di stabilità per il 2015
21/01/2015

Gentile cliente,
la informiamo che, con la legge di stabilità per il 2015 il legislatore ha introdotto una rilevante modifica dei rapporti fornitori e pubblica amministrazione, con l’introduzione di una disposizione anti evasiva, così detta “Split Payment”.

Ci si riferisce, in particolare, alla previsione per cui l’IVA indicata in fattura dai fornitori non sarà incamerata da questi, ma versata direttamente dalla pubblica amministrazione (nei confronti della quale è stata emessa la fattura) all’erario.

Sono interessati dalla novità tutte le operazioni effettuate a partire dal 01.01.2015 nei confronti di:
- Stato
- Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica
- Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi - CCIAA
- Istituti universitari
- Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza
- ASL ed enti ospedalieri.

Quindi, il fornitore dovrà emettere fattura nei confronti dell’ente pubblico addebitando l’IVA come precedentemente previsto, mentre la pubblica amministrazione dovrà, da una parte, versare al fornitore il compenso, e dall’altra versare all’erario l’imposta sul valore aggiunto.
La disposizione va coordinata con l’art. 6 comma 5 DPR n. 633/72 ai sensi del quale per le cessioni / prestazioni effettuate a favore degli Enti pubblici l’IVA è “esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi”.
Per tali operazioni, quindi:
 l’imposta diventa esigibile (a debito) al pagamento della fattura da parte dell’Ente pubblico;
 in tale momento l’Ente pubblico non provvede al pagamento dell’IVA al cedente / prestatore, ma lo effettua in favore dell’Erario.

Il nuovo metodo dovrà essere applicato anche alle fatture emesse entro il 31.12.2014 con “IVA ad esigibilità differita”, pagate dall’Ente pubblico dall’1.1.2015. Anche per tali fatture, quindi, l’IVA non sarà corrisposta al fornitore bensì versata direttamente a favore dell’Erario da parte dell’Ente pubblico.

SI SEGNALA
Per quanto riguarda invece eventuali cessioni di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, relativi a fatture ad esigibilità differita, ceduti anteriormente al 1° gennaio 2015, queste sono escluse dal meccanismo dello split payment in quanto il nuovo meccanismo si applica esclusivamente alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente a tale data.

ESEMPIO FATTURA DA EMETTERE:
Ipotizziamo che la società A ha emesso in data 01.01.2015 una fattura al Comune di Napoli con un imponibile di 10.000 euro (+2.200 di IVA a debito).
La fattura andrà compilata come segue:
Società A spa
…………..

Spett.le Comune di Napoli

Fattura n. 1 del 01.01.2015

Oggetto:

Imponibile euro 10.000 IVA 22% euro 2.200 __________ TOTALE FATTURA euro 12.200

IVA a vs. carico ex art. 17-ter DPR n. 633/72 euro 2.200 __________ Netto da pagare euro 10.000 Come contabilizzare la fattura emessa:
In riferimento alle modalità pratiche di applicazione del regime di split payment, si segnala che la fattura dovrà essere annotata nei registri IVA esponendo imponibile e imposta, avendo cura di utilizzare un codice IVA che qualifichi la casistica (le informazioni, ricordiamo, sono rilevanti per la dichiarazione IVA 2016).
La fattura, inoltre, dovrà essere registrata sul libro giornale, anche se in questo passaggio non potrà essere utilizzato l’ordinario conto “IVA a debito”.
Allo scopo dovrà essere istituito uno specifico conto, che non confluirà nell’articolo di liquidazione periodica dell’IVA ma andrà a chiudere il cliente per pari importo in modo da ridurre il credito verso il cliente all’importo che questi dovrà effettivamente pagare al fornitore.
L’applicazione del nuovo metodo comporterà un aumento dei saldi creditori nei confronti dell’erario da parte del fornitore della PA. Per ridurre tale inconveniente il legislatore ha previsto l’inclusione delle operazioni di split payment tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA in base all’aliquota media.
Viene riconosciuta, inoltre, la possibilità di ottenere il rimborso del credito IVA in via prioritaria limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti

 

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