Il numero massimo di rate consentito varia in relazione allŽimporto da versare:
tra 2.000,01 e 5.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 6 rate trimestrali;
tra 5.000,01 e 50.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 20 rate trimestrali;
oltre 50.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, previa prestazione delle garanzie previste dalla legge, che devono essere prodotte allŽufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
Attenzione: se la somma da versare è inferiore a 2.000 euro, è possibile rateizzare lŽimporto dovuto (numero massimo di sei rate trimestrali) a condizione che lŽufficio dellŽAgenzia riconosca la temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. A tal fine, lŽinteressato deve presentare apposita richiesta allŽufficio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo e, a seguito dellŽaccoglimento della stessa, effettuare il versamento della prima rata entro lo stesso termine.
SullŽimporto delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo. Gli interessi decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata emessa la comunicazione (data riportata sulla stessa, in alto a destra) e vanno calcolati fino al giorno di scadenza della rata.
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