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InfoClienti 2/2004
5/02/2004

IL CONCORDATO PREVENTIVO
Il concordato preventivo, introdotto dall’articolo 33 del D.L. 269/03, rappresenta un “accordo” tra contribuente e Fisco che interessa i periodi d’imposta 2003 e 2004. Da un lato, il contribuente si impegna, per ciascuno degli anni suddetti, a raggiungere determinati livelli di reddito e di ricavi o compensi, incrementando di una certa percentuale quelli del 2001, dall’altro il Fisco concede benefici in termini di applicazione di un’aliquota agevolata, di limitazioni nei poteri di accertamento nonché di eliminazione temporanea dell’obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali (per i soli soggetti interessati).
CHI PUO ADERIRE
Possono aderire al concordato preventivo i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dalla forma giuridica; sono esclusi i contribuenti che per l’anno 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a € 5.164.569, i contribuenti persone fisiche che nel corso del 2001 o del 2003 hanno applicato regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta nonché coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2000.
GLI ANNI INTERESSATI
Il concordato preventivo riguarda, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, gli anni 2003 e 2004 che devono essere oggetto dell’accordo preventivo in modo congiunto.
COSA FARE
L’adesione al concordato comporta l’impegno, da parte del contribuente, a dichiarare: per il 2003 un ammontare di ricavi o compensi pari almeno a quelli del 2001 incrementati dell’8% ed un reddito pari a quello del 2001 aumentato del 7%; per il 2004 un ammontare di ricavi o compensi pari almeno a quelli minimi concordati per il 2003 incrementati del 5% ed un reddito pari almeno a quello minimo concordato per il 2003 aumentato del 3,5%. Se i ricavi o compensi dichiarati nel 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore o dei parametri, l’adesione al concordato preventivo è subordinata all’adeguamento a questi ultimi e all’assolvimento delle relative imposte (con esclusione di sanzioni e interessi). Tale adeguamento non è richiesto qualora il contribuente, per l’anno 2002, si avvalga delle definizioni di cui agli articoli 7 e 9 della legge n. 289, ovvero per l’anno 2001 abbia aderito o intenda aderire alle citate definizioni.
I VANTAGGI
Come accennato l’adesione al concordato preventivo consente al contribuente di fruire di alcuni benefici quali la tassazione agevolata di una parte del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, la limitazioni dei poteri di accertamento nonché l’eliminazione temporanea dell’obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali. Per quanto riguarda la tassazione agevolata viene previsto che per ciascuno dei periodi d’imposta concordati (2003 e 2004) sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al 2001, l’imposta è determinata applicando l’aliquota del 23% per i soggetti Irpef che nell’anno 2001 hanno dichiarato un reddito d’impresa o di lavoro autonomo non superiore a € 100.000, ovvero l’aliquota del 33% per i soggetti Irpef che nell’anno 2001 hanno dichiarato un reddito d’impresa o di lavoro autonomo superiore a € 100.000 nonché per i soggetti Ires (ex Irpeg) indipendentemente dal reddito dichiarato nel 2001. Per quanto riguarda la limitazione dei poteri di accertamento chi aderisce al concordato preventivo sarà protetto da tutte le forme di accertamento presuntivo; con riferimento all’accertamento analitico l’amministrazione finanziaria sarà privata della possibilità di accertare un maggior reddito d’impresa o di lavoro autonomo qualora il reddito accertabile sia inferiore o pari al 50% di quello dichiarato per ciascun anno concordato. Per quanto riguarda, infine, la sospensione di alcuni obblighi di documentazione è prevista la sospensione dell’emissione di scontrini e ricevute fiscali a partire dalle operazioni poste in essere dalla data di adesione al concordato, a condizione che tali documenti non vengano richiesti dal cliente. Il mancato raggiungimento, nell’anno 2003, del citato limite di ricavi o compensi e/o di reddito, comporta la decadenza dai benefici per entrambi i periodi d’imposta 2003 e 2004. Qualora il valore minimo sia raggiunto nel primo periodo d’imposta (2003) ma non anche nel secondo (2004), gli effetti della decadenza si riflettono esclusivamente su quest’ultimo periodo.

 

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