Agevolazioni “prima casa” |
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07/06/2010 |
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L’Agenzia delle Entrate riconosce ai cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero il diritto a conservare le agevolazioni sulla prima casa. Con la circolare n. 31 l’Amministrazione spiega che il beneficio non si perde qualora lo stato estero di nuova residenza del contribuente garantisca lo scambio di informazioni necessario a verificare l’esistenza di un immobile adibito a dimora abituale del richiedente il beneficio.
Inoltre l’Agenzia riconosce le agevolazioni “prima casa” alle pertinenze (box, cantine, tettoie) dell’abitazione principale anche se quest’ultima è stata acquistata senza usufruire del beneficio. Per esempio nel caso di immobile acquistato prima del 1982 quando ancora non era in vigore il beneficio “prima casa”.
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